ART. 34 - FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER IL RUOLO DI RSPP:
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione , deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore( rischio basso) e massima di 48 ore (rischio alto), adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I settori elencati di seguito rientrano nel RISCHIO BASSO (16 ore di formazione) .
Commercio ingrosso e dettaglio; Attività artigianali (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, pasticcieri); Alberghi; Ristoranti; Bar, Assicurazioni(immobiliari, studi legali, contabili, attività di segreteria ecc); Associazioni ricreative, culturali, sportive; Servizi domestici; Organizzazioni extraterritoriali.
NON SONO TENUTI A FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE RSPP I DATORI DI LAVORO
- che dimostrino (con relativo attestato) di aver svolto una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del DM. 16/01/97 (16 ore);
- che siano tra gli esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94(norma transitoria che fino al 31/12/96 evitava la formazione, compensata con documentazione e dichiarazioni).
- in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP (Servizio Prevenzione e Protezione) e che abbiano seguito i corsi previsti, purché ci sia corrispondenza tra il settore ateco.
PER LE NUOVE ATTIVITA’:
In caso di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti di RSPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.