Aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza
Visti i contenuti dell’accordo S.R. del 07 luglio 2016, con particolare riferimento al punto 10 del provvedimento ed in seguito ai chiarimenti intercorsi con alcuni ispettori degli Spresal, si conferma che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata, quali:
- addetti primo soccorso
- addetti prevenzione incendi
- addetti all’uso delle attrezzature di cui all’accordo del 22/02/2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione
- addetti al montaggio/smontaggio ponteggi
- addetti alla posa segnaletica in presenza di traffico veicolare
- lavoratori con qualifica PES, PEI, PAV per lavori su impianti elettrici in tensione
- lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
tale funzione deve ritenersi NON ESERCITABILE se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme.
Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire Ia funzione esercitata.
Per quanto attiene invece alla formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs 81/2008), relativamente ai crediti formativi, si ricorda che il modulo di formazione generale (pari a 4h e trasversale per tutti i settori) costituisce credito formativo permanente.
Si riconoscono inoltre crediti formativi nel caso di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione:
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda della stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia Ia frequenza alia Formazione Generale, che alia formazione specifica di settore;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formative Ia frequenza alia formazione generale; Ia formazione specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
- qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia Ia frequenza alia formazione generale, che alia formazione specifica di settore già effettuata; tale formazione specifica dovra essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.
Tutto ciò premesso, si ribadisce che nel caso in cui NON VENGANO CORRETTAMENTE ESPLETATI gli aggiornamenti periodici previsti, il datore di lavoro, in caso di controllo da parte degli enti di vigilanza preposti, potrà incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008.
Si rammenta che il sottoscritto, nell’ambito del proprio incarico, provvede a trasmettere al datore di lavoro apposita comunicazione di avviso, in merito alle scadenze di cui all’oggetto, con circa 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa vigente, al fine di consentire al datore di lavoro l’organizzazione tempestiva dei rispettivi corsi di aggiornamento.
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