Al fine di sostenere la nuova apertura e di garantire il mantenimento dell’attività di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione dei contributi straordinari.
I contributi in “de minimis” previsti dalla legge sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per:
a) la nuova apertura dell’attività di un esercizio di vicinato nell’anno 2021;
b) il mantenimento dell’attività di un esercizio di vicinato nell’anno 2021.Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è concesso una volta sola nell’anno di avvio dell’attività dell’esercizio di vicinato.
L’importo massimo del contributo una tantum di cui al comma lettera a), è pari ad euro 15.000,00.
L’importo massimo del contributo di cui al comma lettera b), è pari ad euro 6.000,00.
Chi può beneficiare?
Possono beneficiare dei contributi di cui alla legge le imprese operanti esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) titolarità della gestione di esercizi di vicinato ubicati nel territorio della Valle d’Aosta;
b) svolgimento nell’esercizio di vicinato di almeno un’attività, prevalente o secondaria, classificata con codice ATECO:
- 47.11 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande); - 47.11.3 (Discount di alimentari);
- 47.11.4 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.5 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.2 (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati); - 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati);
- 47.41 (Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per
ufficio in esercizi specializzati); - 47.42 (Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati); - 47.51.2 (Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria);
- 47.52.10 (Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico - commercio al dettaglio di ferramenta - commercio al dettaglio di colori,
vernici e lacche - commercio al dettaglio di vetro piano - commercio al dettaglio di articoli
ed attrezzature per il “fai da te” - commercio al dettaglio di apparecchi e materiali
antinfortunistici - commercio al dettaglio di articoli di coltelleria (esclusi gli articoli di
posateria); - 47.59.3 (Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione);
6 - 47.62.1 (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
- 47.62.2 (Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio);
- 47.71.2 (Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati);
- 47.73.1 (Farmacie);
- 47.73.2 (Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica); - 47.74 (Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati);
- 47.75.1 (Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale); - 47.75.20 (Erboristerie);
- 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e
alimenti per animali domestici in esercizi specializzati); - 47.76.10 (Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi
e fertilizzanti); - 47.78.4 (Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento);
- 47.78.6 (Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini).
Limitatamente ai contributi per mantenimento dell’attività di un esercizio di vicinato è necessario presentare:
1) registrazione di un volume di affari medio annuo, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2018, 2019 e 2020, non superiore a euro 120.000,00 anche qualora l’attività sia stata avviata solamente nell’esercizio 2019 o nell’esercizio 2020;
2) impiego di ULA nell’anno solare 2020 per ogni esercizio di vicinato non superiore a 2,5. (ULA= Unità lavorative annue).
Le imprese risultanti come "nuova apertura dell’attività di un esercizio di vicinato nell’anno 2021" devono:
a) aver avviato o avviare l’attività dell’esercizio di vicinato, come certificato dal Registro delle imprese, nell’anno 2021 entro la data del 31 dicembre;
b) non aver cessato o cessare l’attività dell’esercizio di vicinato, come certificato dal Registro delle imprese, in data antecedente il 1° gennaio 2024.
- Le imprese beneficiarie dei contributi per il punto "mantenimento dell’attività di un esercizio di vicinato", non devono aver cessato o cessare l’attività dell’esercizio di vicinato in data antecedente il 1° gennaio 2024.
Per tale occasione abbiamo aperto un nuovo sportello GRATUITO per i Nostri Associati: Alexandra e Monica ti aiuteranno passo passo a presentare la domanda. Lo sportello è rivolto anche ai non associati a Confcommercio, contattaci e ti aiuteremo a compilare la domanda e potrai beneficiare di un prezzo dedicato al fine dell'iscrizione.
Cosa viene richiesto per la presentazione della domanda?
a) gli estremi della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA® (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) e la causale: “Domanda contributo art. 29 l.r. 1/2020”), fatta eccezione per le imprese beneficiarie che eventualmente siano esenti dal pagamento della predetta imposta;
b) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa istante, il codice fiscale e la partita IVA;
c) i dati dell’esercizio di vicinato per il quale è richiesto il contributo e il relativo codice ATECO riferito all’attività oggetto del contributo;
d) la data di chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa;
e) nuova apertura dell’attività di un esercizio di vicinato nell’anno 2021: la data di avvio, o in cui si intende avviare, l’attività dell’esercizio di vicinato nell’anno 2021;
f)mantenimento dell’attività di un esercizio di vicinato:
1) il volume di affari medio annuo, per ogni esercizio di vicinato, dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2018, 2019 e 2020, anche qualora
l’attività sia stata avviata solamente nell’esercizio 2019 o nell’esercizio 2020; 2) il numero di ULA impiegati nell’anno solare 2020 per ogni esercizio di vicinato;
g) il conto corrente bancario o postale utilizzato per l’accreditamento dell’agevolazione concessa è intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
In allegato i documenti da scaricare e compilare