DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI PREVISTI
DALL’ARTICOLO 50 DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8
(ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE PER L’ANNO 2020 E MISURE URGENTI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19).
ARTICOLO 1 - BENEFICIARI
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 50 (Bonus alle imprese per la
ripresa delle attività) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di
previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure
urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), di seguito
denominata legge:
• le imprese, singole e collettive, iscritte nel registro imprese, come dettagliate
nell’Allegato 1A;
• i liberi professionisti non ordinistici di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e i liberi
professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, in forma singola o associata, titolari
di partita IVA.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni:
• le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
• le società concessionarie di pubblici servizi;
• gli enti creditizi e gli istituti finanziari.
ARTICOLO 2 - REQUISITI
1. Ai fini dell’accesso al bonus, tutti i beneficiari, identificati all’art. 1, comma 1, devono
presentare i seguenti requisiti:
a. aver conseguito un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, non superiore a
euro 5.000.000, come risultante da dichiarazione IVA, ove disponibile, o, in assenza, dalla
sommatoria delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti nell’anno.
Per calcolare il fatturato si fa riferimento:
(i) al volume d’affari del modello di dichiarazione IVA 2020 – periodo d’imposta 2019 – e
più precisamente all’importo riportato nel campo VE50 “Volume d’affari” della
predetta dichiarazione IVA;
(ii) per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, occorre fare
riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole
di determinazione del reddito;
(iii) per gli operatori economici attivi dal 2019, il fatturato complessivo si calcola
rapportando ad anno il fatturato conseguito nel periodo di attività;
(iv) per gli operatori economici attivi dal 2020, il contributo è concesso in misura fissa, per
euro 3.000, a prescindere dall’ammontare del fatturato complessivo;
b. aver subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40 per cento in
un trimestre 2020 (marzo, aprile e maggio 2020 oppure giugno, luglio e agosto 2020)