Emergenza COVID-19 – D.P.C.M. 2 marzo 2021
Misure di contenimento del contagio che si applicano in ZONA BIANCA (Capo II: art. 7)
Rientrano nella cd “zona bianca” le regioni - individuate con ordinanza del Ministro della salute - nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso. Ad oggi rientra in zona bianca la sola regione Sardegna (ordinanza del 27 febbraio 2021).
In tali zone cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività economiche - previste dal Capo III per le zone gialle – ferma restando l’applicazione delle misure generali anti contagio e dei protocolli o linee guida allegati al presente provvedimento.
Confermata la sospensione degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi; le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso; la partecipazione del pubblico agli eventi o competizioni sportive.
Viene istituito presso il Ministero della salute un Tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni e Province autonome interessate che verifica il permanere delle condizioni di andamento dell’incidenza settimanale dei contagi e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.