Emergenza COVID-19 – D.P.C.M. 2 marzo 2021
Misure di contenimento del contagio che si applicano in ZONA GIALLA (Capo III: artt. 8-32))
3. Si ricorda che rientrano nella cd “zona gialla” le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato.
3.1. Spostamenti (art. 9)
Confermato il divieto generale di spostamenti dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, fatte salve le consuete cause di esclusione (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).
Fino al prossimo 27 marzo, è possibile inoltre recarsi, una sola volta al giorno, entro i limiti regionali, in un’altra abitazione privata abitata, nel limite di due ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi (ad esclusione dei minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi).
3.2. Manifestazioni pubbliche (art. 10)
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica osservando il distanziamento e le altre misure di contenimento.
3.3. Misure concernenti luoghi dove possono crearsi assembramenti (art. 11)
Si conferma la possibilità di disporre – per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
Confermato anche per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3.4. Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni (art. 13)
Confermata la sospensione di convegni, congressi ed altri eventi in presenza. Resta possibile la modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si dovranno svolgere in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli vigenti.
3.5. Musei, mostre, Istituti e luoghi della cultura (art. 14)
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura continua ad essere assicurato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Dal 27 marzo il servizio è assicurato anche il sabato e i giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni dei musei sono aperte al pubblico le mostre.
3.6. Spettacoli aperti al pubblico (art. 15)
Continuano ad essere sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e in altri locali o spazi anche all’aperto. Dal 27 marzo si potranno svolgere con posti a sedere preassegnati e distanziati e con l’obbligo di distanza di almeno 1 metro per gli spettatori non abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque con un numero massimo di spettatori non superiore a 400 per gli spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi rispettando gli allegati 26 e 27, nonché dei protocolli o linee guida per il settore di riferimento o ambiti analoghi.
3.7. Centri culturali, sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere (art. 16)
Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Restano vietate le feste al chiuso o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli analoghi eventi.
3.8. Attività motoria, attività sportiva, competizioni sportive (artt. 17 e 18)
Restano sospese le attività di piscine, palestre, centri natatori e centri benessere, e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. E’ confermata la sospensione degli sport di contatto e dell’attività sportiva dilettantistica di base e di tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto.
Con riferimento agli eventi e competizioni sportive, restano consentiti quelli ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
3.9. Impianti nei comprensori sciistici (art. 19)
Confermata la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione di maestro di sci.
3.10. Attività di sale giochi e dei parchi tematici di divertimento (art. 20)
Confermata la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. E’ confermata la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento. Resta consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo del rispetto dei protocolli di cui all’allegato 8.
3.11. Viaggi di istruzione (art. 22)
Restano sospesi viaggi d’istruzione, iniziative di scambi e gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, eccezion fatta per quelle connesse a percorsi sulle competenze trasversali e per l’orientamento e i tirocini per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, che possono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
3.12. Corsi di formazione pubblici e privati (art. 25)
Con riferimento allo svolgimento dei corsi di formazione pubblici e privati, si conferma la regola della modalità a distanza, rispetto alla quale viene introdotta un importante novità, relativa alla possibilità di effettuare la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni.
Restano consentiti i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio. Condizione essenziale per le attività in presenza sopra richiamate è il rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL, nonché il rispetto dei “protocolli Covid” nei luoghi di lavoro.
Tra le attività formative consentite la disposizione introduce, rispetto alla disciplina previgente, le prove teoriche e pratiche per le abilitazioni per le figure professionali inerenti i sistemi di trasporto a impianti fissi (ferrovia, metro e tram).
3.13. Attività commerciali al dettaglio (art 26)
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021.
Si conferma inoltre che, nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai quali vengono ora aggiunte anche le lavanderie e le tintorie.
3.14. Attività dei servizi di ristorazione (art. 27)
Si conferma che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, cioè dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18.00 è confermato il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. E’ confermata, fino alle 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Si conferma inoltre che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (è stato invece eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice Ateco 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). La consegna a domicilio resta effettuabile senza limiti di orario e continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Continuano a restare comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
3.15. Attività delle strutture ricettive (art. 28)
Confermata la possibilità di esercitare le attività delle strutture ricettive, a condizione che sia assicurato il distanziamento sociale - e comunque il distanziamento di almeno un metro negli spazi comuni – nel rispetto dei protocolli e linee guida delle Regioni e della Conferenza della Regioni e Province autonome.
3.16. Attività inerenti ai servizi alla persona (art. 29)
Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano approvato protocolli e linee guida idonei a ridurre o prevenire il rischio di contagio.
3.17. Attività professionali (art. 30)
Per le attività professionali restano confermatele seguenti raccomandazioni: che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile (cd. smart working), ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
3.18. Trasporti pubblici (art. 31)
Per quanto riguarda i trasporti pubblici, resta inalterato l’attuale coefficiente massimo di riempimento al 50% dei veicoli, così come la possibilità per i Presidenti di Regione e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di limitare e regolamentare ulteriormente i servizi per il contenimento dell’epidemia.