Emergenza COVID-19 – D.P.C.M. 2 marzo 2021
Misure di contenimento del contagio che si applicano in ZONA ROSSA (Capo V - artt. 38- 48)
5. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministro della salute che le individuano, nelle zone rosse – ossia le zone nelle quali si manifesti una incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato - si applicano, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale (di cui al Capo I), le misure previste per le zone gialle (Capo III) e le seguenti ulteriori misure.
5.1. Spostamenti (art. 40)
Resta confermato il divieto generalizzato di spostamenti, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Restano, sempre, possibili gli spostamenti necessari per la didattica in presenza, nonché i rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione. In coerenza con quanto prescritto dal Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15 , resta confermato il divieto di recarsi in visita in un’altra abitazione privata abitata, neppure nei limiti sopra descritti di due persone oltre a quelle ivi già conviventi.
Sul fronte dei trasporti pubblici, restano valide le stesse limitazioni e prescrizioni previste per le zone gialla e arancione.
5.2. Attività motoria e attività sportiva (art. 41)
Tutte le attività svolte in piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
5.3. Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42)
Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Sono sospesi anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto.
5.4. Attività commerciali al dettaglio (art. 45)
Confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dall’attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie.
5.5. Attività dei servizi di ristorazione (art. 46)
Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (anche in questo caso è stato quindi eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice ATECO 47.25 - commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
5.6. Attività inerenti servizi alla persona (art. 47)
Restano sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (dal quale sono stati ora eliminati i saloni di barbiere e parrucchiere).