È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117/2024 il Decreto 2 Aprile 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il MIMIT e il MEF (allegato) che definisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 686, della L. n. 197/2022 - legge di bilancio 2023 (circolare Fipe n 192/2022), i criteri e le modalità di applicazione di un contributo riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti ed imballaggi di natura ecosostenibile, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiale da imballaggio previsti dall’Allegato E, Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 (entro il 31.12.2025 il 65% di tutti gli imballaggi dovrà esser riciclato; quota che dovrà raggiungere il 70% entro il 31.12.2030).
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese che alla data di presentazione dell’istanza sono costituite attive presso il registro delle imprese e che svolgano una qualsiasi attività economica in Italia, escluse quelle che si trovano in liquidazione volontaria, sottoposte a procedure concorsuali o che siano destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs n. 231/2001), e che abbiano acquistato prodotti ed imballaggi di natura ecosostenibile.
In particolare, le spese ammissibili, ex art. 4 del Decreto in esame, sono quelle effettivamente sostenute negli anni 2023 e 2024 relative all’acquisto di:
-prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone (ad eccezione di quelli stampati con inchiostro o trattati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo) e quelli in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
Va specificato che tali prodotti e imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’allegato 1 del decreto in esame. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, inoltre, l’effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un’apposita attestazione tecnica (resa dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale).
L’istanza per accedere al contributo andrà presentata telematicamente entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica che sarà resa accessibile dal sito del Ministero (https://www.mase.gov.it/) e dovrà contenere i dati e le informazioni indicate dall’allegato 2 del decreto (dati identificativi).
I termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo saranno indicati sulla sezione news di suddetto sito e ulteriori informazioni tecnico-operative potranno esser fornite con Decreto della Direzione generale competente del Ministero.
L’accesso al contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 36% delle spese ammissibili. Il limite massimo complessivo delle risorse destinate alla concessione del credito d’imposta è pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mentre l’agevolazione massima concedibile nell’ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, non può eccedere l’importo annuale di 20.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Va sottolineato infine che, ai sensi dell’art. 11 del Decreto in oggetto, il Ministero può effettuare idonei controlli e ispezioni sulla veridicità delle dichiarazioni che attestano l’effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione (ex art. 3, comma 4), nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione.
Gli uffici della Federazione restano a disposizione per ogni chiarimento.