Si ricorda che, a partire dal 1° aprile 2023, le microimprese con potenza contrattualmente impegnata pari o inferiore a 15 kW non potranno più essere rifornite stabilmente nel servizio di “maggior tutela”, in attuazione di quanto disposto al comma 60 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 e dalla deliberazione dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 586/2022/R/EEL del 15 novembre 2022.
Sul punto giova ricordare che, nel caso in cui le suddette microimprese non abbiano stipulato, alla predetta data, un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero, le medesime riceveranno la fornitura di energia - fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore - attraverso il c.d. “Servizio a Tutele Graduali” (STG), disciplinato dall’ARERA ai sensi del medesimo articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017.
Alla scadenza del periodo di erogazione del STG (31 marzo 2027), in mancanza di una scelta espressa per un fornitore nel libero mercato, il cliente finale è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più conveniente.ù
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