È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124/2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2024 che modifica il DPCM 30.10.2020 recante “Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l’esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522” (allegato).
Come si ricorderà (circolare Fipe n. 117/2019), con l’art. 1, commi da 348 a 352 della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) è stato previsto l’obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking (“1522”), nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all’utenza, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie, e – per quel che più interessa la categoria rappresentata – nei Pubblici Esercizi di cui all’art. 86 del TULPS.
In attuazione di tale disposizione, il DPCM 30.10.2020 aveva approvato il modello di cartello da utilizzare. Con il Decreto odierno – che modifica e sostituisce il precedente – vengono rinnovati il messaggio e il contenuto grafico del cartello, con l’obiettivo di diffondere sostegno e vicinanza da parte delle istituzioni nei confronti delle donne vittime di violenza, consolidando altresì nella cittadinanza la conoscenza del numero di pubblica utilità “1522”.
Il nuovo cartello – che deve essere adeguatamente visibile e deve contenere la dicitura «Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. Chiama il 1522 Numero antiviolenza e stalking» - dovrà essere esposto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto.
Giova sottolineare che non è prevista alcuna sanzione da applicare nei confronti dei Pubblici Esercizi che violino l’obbligo di esposizione. Quanto invece alle pubbliche amministrazioni, è previsto che la violazione dell’obbligo costituisca elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale.