Etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi - Art. 219, comma 5, D.Lgs n. 152/2006
Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 c.d. “Testo Unico Ambiente”, secondo cui tutti gli imballaggi immessi al consumo (anche quelli eventualmente utilizzati dai Pubblici Esercizi) devono essere adeguatamente etichettati al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e consentire agli utenti finali (anche consumatori) una corretta informazione sullo smaltimento degli stessi. Preme segnalare che: è consentito lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi, a condizione che l’esercente dimostri di avere acquistato suddetti prodotti prima del 31.12.2021; nel caso in cui non sia possibile l’apposizione fisica delle informazioni sull’imballaggio, l’obbligo può essere assolto mediante schede informative cartacee rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita, o con modalità digitali sul proprio sito internet (cfr. allegati Fipe);
Attenzione: in caso di violazione dei suindicati obblighi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che per un periodo transitorio, dal 1° al 14 gennaio 2022, saranno da 5.000 a 25.000 euro, mentre successivamente, a tale data saranno da 5.200 a 40.000 euro.
Di seguito gli allegati con tutte le informazioni.