Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che ha istituito il cosiddetto super Green pass o, meglio, Green pass rafforzato. Vediamo cosa cambia, in zona bianca, dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022.
Green pass e Green pass rafforzato
Il recente provvedimento governativo ha introdotto il Green pass rafforzato, che dovrà essere posseduto per accedere e svolgere determinate attività.
Il Green pass rafforzato può essere ottenuto solo a seguito di vaccinazione o guarigione dal coronavirus.
Il Green pass base viene rilasciato a seguito di un tampone negativo sia rapido che molecolare.
Il Green pass rafforzato vale 9 mesi dall’ultima somministrazione per chi si è vaccinato, e sei mesi dalla guarigione per chi ha avuto il COVID-19.
Il Green pass base, invece, ha una validità di 48 ore se ottenuto con un tampone rapido e 72 ore se con un tampone molecolare.
Sono esentati dall’obbligo di Green pass, sia rafforzato che base, i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Le regole per la zona bianca, dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022
Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, in zona bianca, è necessario possedere il Green pass rafforzato per accedere:
- per consumare da seduti ai tavoli della ristorazione al chiuso quali ristoranti; bar, pasticcerie, pizzerie ecc;
- teatri, cinema, eventi sportivi;
- sale giochi, sale scommesse, casinò, sale bingo;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati, feste, cerimonie pubbliche.
E' consentito il consumo al bancone del bar, così come il ritiro di paste, tramezzini, pizze senza obbligo di Green pass, né base né rafforzato. Idem nei tavolini e dehors esterni all'aperto e non chiusi sui quattro lati.
Il Green pass base è necessario per accedere:
- al luogo di lavoro;
- palestre, piscine, spogliatoi, circoli sportivi al chiuso;
- impianti sciistici
- trasporto pubblico locale.
In zona bianca non c’è obbligo di mascherine all’aperto.
Cosa cambia per gli alberghi
L’obbligo del Green pass, nella sua versione base, viene esteso ai clienti di alberghi e strutture ricettive così come ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.
La APP per il controllo del Green pass è in corso di aggiornamento
Al fine di distinguere – al momento del controllo da parte dell’esercente – fra possessori di Green pass rafforzato o base, saranno effettuati gli interventi informatici di adeguamento all’applicazione adibita al controllo del Green pass l’App C19.
Per facilitare e rendere più veloce la scansione di un alto numero di green pass è ora possibile utilizzare la “modalità automatica”. Il verificatore, selezionandola sul proprio dispositivo mobile con il quale procede manualmente alle verifiche delle Certificazioni verdi COVID-19, potrà effettuare le scansioni in maniera continuativa senza riavviare l’applicazione.
Più controlli da parte delle forze dell’ordine
Il decreto appena pubblicato impone il potenziamento dei sistemi di controllo da parte delle forze dell’ordine.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Distanziamento e mascherine: le regole sempre valide
Ricorda che permane l’obbligo del rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021) fra cui:
- distanza fra i tavoli e tra i commensali di almeno un metro
- obbligo mascherine
- rispetto del numero massimo di presenze contemporaneamente ammesse nei locali, in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria (obbligo del relativo cartello)
- l’obbligo, in caso di prenotazione, di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni.
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