La Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un importante obbligo di rendicontazione per gli enti non profit e le imprese: le organizzazioni che nel corso dell’anno solare precedente hanno ricevuto somme di natura donativa da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare online informazioni relative a dette somme online entro il 30 giugno 2022.
AGGIORNAMENTI
Prima del 2019 la scadenza era stata fissata il 28 febbraio. A partire dal 2019 il DL 34/19, art. 35 ha spostato al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale pubblicare online le informazioni
Inoltre, a partire dal 2021, le somme del 5 per mille non devono essere più riportate nella pubblicazione online
Cosa prevede la Legge 124/2017?
Secondo la Legge 124/2017, gli enti non profit devono pubblicare online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili) le informazioni relative a determinate somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico. L’art. 35 del DL 34/19 cambia in parte l’ambito oggettivo dell’adempimento: per gli enti non profit si parla di soli:
contributi o aiuti in denaro o in natura,
che non hanno carattere generale,
e che non hanno carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio.
Con la Circolare 6 del 21 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che a partire dal 2021, le somme del 5 per mille incassate nell’anno precedente non devono essere riportate nella pubblicazione online in oggetto.
Le imprese hanno un diverso obbligo di pubblicazione che si riduce nel dar conto delle medesime entrate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Quali enti non profit sono interessati dall'obbligo previsto dalla Legge 124/2017?
Gli enti non profit coinvolti dall’obbligo previsto dalla Legge 124/2017 sono:
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”);
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all’articolo 137 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);
- le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con:
- le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al citato articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le erogazioni di quali enti della Pubblica Amministrazione sono compresi nella Legge 124/2017?
Ai sensi della legge è considerato Pubblica Amministrazione qualsiasi ente o società che sia partecipata da pubbliche amministrazioni:
- pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo 165 del 2001);
- enti pubblici economici e ordini professionali;
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate;
- Associazioni, Fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica e Associazioni, Fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
- società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e società da loro partecipate;
- società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
Quali sanzioni sono previste dalla Legge 124/2017?
A partire dal 1 gennaio 2020, la mancata pubblicazione entro il nuovo termine (30 giugno) comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% della somma erogata (con importo minimo di sanzione pari a € 2.000) oltre all’obbligo di pubblicazione.
Se entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell’amministrazione erogante l’ente non ha saldato la sanzione e non ha provveduto alla pubblicazione, si applica la sanzione pari alla restituzione integrale all’amministrazione erogante del beneficio ricevuto.
A partire da quale somma è obbligatorio pubblicare le entrate previste dalla Legge 124/2017?
La pubblicazione è obbligatoria nel caso in cui l’ammontare complessivo delle somme ricevute anche dai diversi soggetti pubblici sia pari o superiore a 10.000 euro.
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