Si informa che il Mimit, con nota del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, ha fornito indicazioni interpretative ed operative relative all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dall’art. 1, comma 860 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
In base alle indicazioni fornite da Mimit l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’amministratore da iscrivere nel registro delle imprese deve essere distinto da quello della società.
Tale obbligo di iscrizione scatta al momento di presentazione delle nuove domande di iscrizione, in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore.
Per le imprese costituite antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025 (entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025), la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori deve avvenire entro il 30 giugno 2025.
Qualora le imprese avessero già comunicato alla competente Camera di commercio, per l’scrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.
La comunicazione al registro delle imprese e le eventuali variazioni degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa soggetta all’obbligo in commento, sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Nel caso sia omessa la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro e, suddetta omissione, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio presso la Camera di commercio della domanda (di iscrizione ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore) presentata dall’impresa.
Segue sotto una più approfondita disamina di quanto previsto nella citata nota del Mimit.
Destinatari dell'obbligo
Rientrano nel novero dei soggetti tenuti alla comunicazione del domicilio digitale (e quindi dell’indirizzo PEC) dei propri amministratori tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale. Si ricorda che per «domicilio digitale» va inteso un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Per quanto riguarda le reti di imprese, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, la rete di imprese può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed acquisisce soggettività giuridica. A fronte di queste circostanze anche le reti di imprese ricadono nell’ambito dei soggetti tenuti alla comunicazione dell’indirizzo PEC dei propri amministratori. Sono escluse dall’obbligo le forme societarie cui non è consentita l’intrapresa di attività commerciali quali le società di mutuo soccorso. Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo i consorzi nonché le società consortili.
Per quanto riguarda l’obbligo per gli «amministratori» va riferito ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Tale obbligo va applicato anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale. In costanza, poi, di una pluralità di amministratori dell’impresa, dovrà essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
Laddove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà anche indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata. Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al registro si ricorda che l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere distinto da quello della società.
Termine per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori
Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo in data antecedente - presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025 l'adempimento dell'obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese. Per le imprese già costituite antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire entro il 30 giugno 2025.
In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025. Quelle imprese che avessero comunicato alla competente Camera di commercio per l’scrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.
Diritti di segreteria
La comunicazione al registro delle imprese e le eventuali variazioni degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa soggetta all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 860, della legge 207/ 2024, sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al registro delle imprese resta, invece, soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.
Misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento
L’omissione della comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.
A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo in commento, ma che non lo rispetta, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
Sotto il profilo sanzionatorio è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro prevista dall’articolo 2630 del codice civile, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».