Entrerà in vigore tra dieci giorni il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale, che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità e del relativo Registro elettronico nazionale (Rentri).
Nel dettaglio, il Rentri è gestito dal ministero con il supporto tecnico-operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali e del sistema delle Camere di commercio per la gestione del sistema informativo centrale.
Il provvedimento, rientrante nelle azioni della riforma prevista dal PNRR entra in vigore dal 15 giugno ma prevede un ampio periodo transitorio.
Le iscrizioni al RENTRI, come previsto dall’art. 13, sono scaglionate e comprese in un periodo che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023), a seconda, esclusivamente nel caso dei produttori, delle dimensioni delle aziende.
Le prime adesioni riguarderanno tutti i soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 12, tra cui chi effettua attività di trattamento rifiuti, i trasportatori, e i commercianti e intermediari e i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e scatteranno a partire dal 15 dicembre 2024. Da quella data i soggetti obbligati avranno poi 60 giorni di tempo per completare l’iscrizione.
Le iscrizioni dei produttori iniziali di più piccole dimensioni sono previste invece a decorrere da 24 e 30 mesi a seconda del numero dei dipendenti.
L’art. 21 del provvedimento prevede che l’emanazione delle norme tecniche che disciplineranno il funzionamento del RENTRI, avverrà tramite decreti direttoriali, che definiranno anche le modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e del formulario di trasporto, nonché manuali e guide sintetiche a supporto di operatori ed utenti.
Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema:
- la tracciabilità dei rifiuti continua ad essere assicurata dalla vigente normativa contenuta negli art. 190 e 193 del D.Lgs.n. 152/06 e ai collegati decreti ministeriali riportanti i modelli di registro di carico e scarico (DM 148/98) e di formulario di trasporto (DM 145/98) ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2;
- le nuove modalità di tenuta e di trasmissione dei dati di registri e formulari di trasporto continuano ad essere oggetto della sperimentazione, partita nell’estate del 2021 e coordinata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il periodo transitorio servirà a tarare al meglio le istruzioni operative per la gestione della piattaforma: sia in forma diretta, tramite gli applicativi che saranno resi disponibili alle aziende, sia in interoperabilità con i principali software gestionali di mercato.