La Giunta regionale ha preso atto dell’intesa sottoscritta con le parti sociali per l’applicazione della cassa integrazione in deroga a seguito dell’emergenza coronavirus.
L’accordo definisce criteri e modalità procedurali per l’utilizzo della CIG in deroga nel nostro territorio regionale di riferimento.
CONSIDERATO CHE
è necessario intervenire a sostegno dei lavoratori e dei datori di lavoro valdostani, al fine di
contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul sistema produttivo valdostano
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente Accordo Quadro è finalizzato a dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 22 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii. relativamente alla concessione del trattamento di cassa
integrazione in deroga.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore,
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i liberi professionisti anche in forma associata, le
cooperative e le società partecipate, comprese le società in house, le agenzie di stampa, i giornali on line,
con unità operative site sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario,
in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, per la
durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo non superiore a 9
settimane.
2. I datori di lavoro con sede legale in Valle d’Aosta ma con unità operative e lavoratori in altre
Regioni, qualora queste ultime non abbiano previsto lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga a
favore dei lavoratori, possono, per gli stessi, presentare domanda di cassa integrazione in deroga, per la
durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo non superiore a 9
settimane.
Art. 3
(Beneficiari)
1. I beneficiari sono i lavoratori dipendenti, alla data del 23 febbraio 2020, del datore di lavoro
richiedente la cassa integrazione in deroga.
2. Accedono alla cassa integrazione in deroga i lavoratori subordinati con qualsiasi forma
contrattuale: operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con rapporto di lavoro
subordinato, i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno
precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, in misura proporzionale alle giornate lavorate
secondo la media dei tre mesi precedenti.
3. Per i lavoratori a termine, l’intervento di cui al presente Accordo termina al momento della
cessazione del rapporto di lavoro. In caso di proroga del contratto a termine in costanza di cassa
integrazione in deroga, al dipendente non viene riconosciuto tale ammortizzatore per il periodo di lavoro
prorogato. In particolare:
⮚ Se i contratti a tempo determinato sono stati prorogati dopo il 23 febbraio 2020, ma prima
dell’attivazione della cassa integrazione in deroga da parte del datore di lavoro, i lavoratori continuano a
percepire la cassa integrazione in deroga sino al termine del contratto prorogato;
⮚ Se i contratti a tempo determinato vengono trasformati a tempo indeterminato,
indipendentemente dalla costanza o meno di cassa integrazione in deroga, i lavoratori accedono alla cassa
integrazione in deroga.
⮚ I lavoratori intermittenti possono accedere alla cassa integrazione in deroga nei limiti delle
giornate di lavoro effettuate, come risultanti dalla media dei tre mesi precedenti la data di richiesta.
⮚ I lavoratori subordinati agricoli possono accedere alla cassa integrazione in deroga solo
successivamente alla fruizione o in assenza di analoghi ammortizzatori sociali erogati da altri Fondi o
Enti Previdenziali. ll trattamento di CIG in deroga, limitatamente al settore agricolo, per le giornate di
riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle
prestazione di disoccupazione agricola.
4. Fermo restando il limite stabilito dall’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, gli
operai agricoli a tempo determinato accedono alla misura nei limiti delle giornate presunte di prestazione
indicate nel modello UNILAV di assunzione.
5. I lavoratori in somministrazione, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono
accedere alla cassa integrazione in deroga indipendentemente dalla tipologia del datore di lavoro per cui
prestano la loro opera.
6. Ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga è assicurata la contribuzione figurativa
e i relativi oneri accessori.
Art. 4
(Datori di lavoro)
1. I datori di lavoro possono accedere alla cassa integrazione in deroga solo se non possono fruire
degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro, di cui agli artt. 19, 20, 21 del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente
erogatore.
2. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi
quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali
non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione
di orario in costanza di rapporto di lavoro.
3. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che sono subentrati a
seguito di un cambio di appalto o di trasferimento ex art. 2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio
2020, relativamente ai lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
4. I datori di lavoro domestico non possono accedere alla cassa integrazione in deroga.
5. La verifica preventiva dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di accesso a tali
ammortizzatori sociali è onere del datore di lavoro, che ne dà attestazione, sotto la propria responsabilità,
in fase di richiesta della cassa integrazione in deroga.
Art. 5
(Accordo sindacale)
1. Per le aziende con più di 5 dipendenti, è prevista l’informativa da inviare via PEC alle OO.SS.
territoriali dello specifico settore ai fini dell’eventuale consultazione sindacale. L’informativa deve
essere allegata alla domanda di cassa integrazione in deroga.
2. Laddove richiesto dalle organizzazioni sindacali, verrà espletato l’esame congiunto. Tale
richiesta dovrà essere presentata entro le 72 ore dal recepimento dell’informativa, decorse le quali si
considererà esperito.
3. L’esito dell’esame congiunto si conclude con un verbale, che non deve essere allegato alla
procedura.
Art. 6
(Procedura)
1. Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga devono essere
inoltrate al Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, mediante piattaforma telematica resa
all’uopo disponibile. Per la definizione delle modalità operative relative alla presentazione delle domande
e alla loro istruttoria, si rinvia all’adozione di apposito provvedimento dirigenziale.
2. La domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga richiesta può essere
effettuata anche con effetto retroattivo, a far data dal 23 febbraio 2020.
3. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo.
4. Il trattamento di cassa integrazione in deroga è concesso con provvedimento del Coordinatore del
Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione che, entro 48 ore dall’adozione, lo trasmette
all’INPS, in modalità telematica, allegando l’elenco dei beneficiari.
Art. 7
(Disposizioni generali)
1. La concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga è subordinata alla previa verifica
di compatibilità finanziaria dell’intervento da parte dell’INPS.
Art. 8
(Monitoraggio)
La Regione Valle d'Aosta si impegna a monitorare l’andamento delle domande pervenute da parte dei
datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici. La Regione Valle d'Aosta
provvederà altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse
finanziarie.
Art. 9
(Disposizioni finali)
1. Le parti si incontreranno nuovamente – anche con strumenti a distanza - qualora emergessero
situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto
normativo e regolatorio di riferimento.
2. I contenuti del presente accordo si intendono automaticamente modificati, in relazione alle
eventuali modifiche al d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 in sede di conversione.
3. La Regione si impegna anche a valutare la fattibilità, in analogia a quanto previsto in altre
Regioni, di avviare appositi protocolli d’intesa con gli Istituti di credito, per disciplinare, nel caso in cui
i tempi di risposta dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale risultassero eccessivamente lunghi,
l’anticipo dell’ammortizzatore sociale in deroga.
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