Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 236086/2019
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
L’Agenzia dell’Entrate ha individuato le modalità con le quali, temporaneamente, i soggetti non ancora in
possesso dei nuovi registratori telematici potranno adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri.
Facendo seguito alle numerose comunicazioni già trasmesse sul tema della memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e, in particolare, alla Circolare Fipe n. 65/2019, si
comunica che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 236086/2019, ha stabilito le modalità per
effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi, relativamente ai contribuenti che, in fase di avvio
dell’obbligo di legge, non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico.
In particolare, i soggetti che alla data di entrata in vigore della norma (vale a dire dal 1° luglio 2019,
per quelli con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri) non siano
in possesso di un Registratore Telematico idoneo alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri,
possono adempiere al suddetto obbligo nel termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione,
mediante:
due servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area
riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia
delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi
telematici:
1) servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata,
distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso
contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche
allegate al provvedimento;
2) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA
o con indicazione del regime di “ventilazione”.
un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web
service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un
sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP. Previo accordo con i soggetti
interessati, è possibile procedere alla trasmissione attraverso protocolli di interconnessione e canali
trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità, come la trasmissione o la
ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio) nei rapporti con
l’Amministrazione finanziaria, sempre che ciò avvenga all'interno di circuiti chiusi in grado di identificare
in modo certo i partecipanti.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che detti servizi saranno messi a disposizione entro il 29 luglio
2019 e sono utilizzabili per un periodo di sei mesi decorrenti dal 1° luglio 2019, per soggetti con volume
d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri.
E’ bene ricordare che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può
essere effettuata, secondo le descritte modalità, direttamente dal contribuente, ovvero da un
intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica
rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il
ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Quanto al trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che i dati -
relativi alla partita IVA del soggetto obbligato, alla data dei corrispettivi, all’importo dei corrispettivi distinto
per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione” - trasmessi all’Anagrafe Tributaria sono
acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei medesimi soggetti passivi IVA, al fine di supportare gli stessi
soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della
loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.