La modifica all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81 dal 2019, ha confermato per l’anno 2019 e per gli anni successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo “strutturale” la misura.
La norma ha stabilito che ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90; tuttavia, per il solo anno 2019, la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” al credito d’imposta è stata necessariamente spostata in avanti.
Per accedere all’agevolazione per l’anno 2019, pertanto, è indispensabile che la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta sia inviata dal 1° al 31 ottobre 2019, sempre telematicamente attraverso l’apposita procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.
Restano invariati i requisiti richiesti per l’accesso al bonus.
Variano, invece, alcuni aspetti del beneficio, anche in relazione all’esperienza maturata nell’applicazione della misura per i primi due anni: in particolare, dal 2019 il credito di imposta è previsto, per tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno quindi l’innalzamento al 90% in caso di microimprese, PMI e start-up innovative), nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato c.d. de minimis
La norma ha inoltre stabilito che la misura è finanziata a regime con le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, previsto dall’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e che lo stanziamento è determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse del Fondo, previsto all’ articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.
Peraltro, per l’anno 2019 la ripartizione generale delle risorse del Fondo era stata già effettuata prima dell’approvazione della norma che ha prorogato il credito d’imposta, e pertanto l’ammontare delle specifiche risorse da destinare al bonus sugli investimenti pubblicitari sarà individuato con un provvedimento di variazione, che avrà corso a breve
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