La predisposizione di clausole contrattuali chiare, da sottoporre all’approvazione dei clienti che prenotano soggiorni in albergo, è sicuramente utile per minimizzare i danni provocati da eventuali inadempimenti.
Soprattutto consente di trattenere o addebitare in modo legittimo le somme concordate a titolo di caparra o di penale. Per evitare contestazioni, è utile riepilogare le differenze tra i principali strumenti utilizzati, la caparra e la penale, e le conseguenze di tipo fiscale connesse con le differenti qualificazioni date alle somme incassate.
Caparra
Le strutture ricettive possono richiedere al cliente di versare una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria all’atto della conclusione dell’accordo relativo alla prestazione di servizi alberghieri. Nel caso in cui il cliente risulti inadempiente, ad esempio receda dall’accordo oltre i termini eventualmente previsti (late cancellation), ovvero non si presenti nella struttura alla data stabilita (no show), il gestore ha diritto a trattenere le somme versate a titolo di caparra confirmatoria. Nel caso in cui sia inadempiente il gestore, ed il cliente non accetti di essere ricollocato in altra struttura ricettiva, il gestore deve restituire il doppio della caparra. Ai sensi del codice civile, è comunque fatta salva la possibilità, sia per il cliente che per il gestore della struttura ricettiva, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. È anche fatta salva la possibilità per le parti di dimostrare in giudizio che l’eventuale inadempimento è stato determinato da causa a loro non imputabile (forza maggiore).
Clausola penale
Nel caso di “late cancellation” o di “no show”, l’accordo per la prestazione di servizi alberghieri può prevedere il versamento di una “penale” da parte del cliente inadempiente. Con la clausola penale (di cui agli artt. 1382-1384 c.c.) si conviene che, in caso di inadempimento, uno dei contraenti sia tenuto ad una determinata prestazione. Le sue funzioni principali sono la maggiore garanzia di puntuale e tempestivo adempimento e la preliquidazione convenzionale del danno per l’eventualità dell’inadempimento, evitando così costose e lente decisioni giurisdizionali sul punto. La differenza tra la caparra e la clausola penale sta nel fatto che nella caparra la somma pattuita a titolo di risarcimento anticipato viene materialmente versata, mentre nella clausola penale la somma viene concordata, in genere in una percentuale sul costo totale dei servizi prenotati, e viene versata solo nel caso di inadempimento.
Rimane comunque ferma la possibilità per la struttura ricettiva di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito. Nel caso di inadempimento della struttura ricettiva, qualora il cliente non accetti di essere ricollocato in altra struttura ricettiva, il gestore dovrà risarcire il danno subito dal cliente.
È anche fatta salva la possibilità per le parti di dimostrare in giudizio che l’eventuale inadempimento è stato determinato da causa a loro non imputabile (forza maggiore).
Trattamento fiscale della caparra e della penale
L'art. 15 del DPR n. 633/1972, al comma 1, prevede che non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
In tal senso, con sentenza 18 luglio 2007 (procedimento C-277/05), la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto non imponibile ai fini IVA la caparra versata dal cliente al momento della prenotazione della camera e successivamente trattenuta dall’albergatore come risarcimento a seguito della disdetta della prenotazione. Secondo la Corte di Giustizia, la somma trattenuta non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa dall’albergatore ai propri clienti, bensì un importo forfettario a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale. Scopo della caparra, infatti, è quello di permettere alla parte che l’ha versata di sottrarsi all’obbligazione nascente dal contratto, perdendo la somma corrisposta e, alla controparte, di venir meno ai propri obblighi contrattuali restituendo il doppio della somma versata a titolo di caparra.Inoltre, la Corte ha precisato che la ratio della caparra nel settore alberghiero è diretta a costituire l'indizio della conclusione di un contratto, ad incitare le parti a darne esecuzione ed a costituire l'eventuale risarcimento forfetario.Sulla base delle stesse considerazioni, si ritiene che le somme concordate a titolo di “penale” in caso di “late cancellation” o di “no show” debbano ritenersi come "indennità forfetaria di recesso" e non come un "corrispettivo da prestazioni", e pertanto non siano imponibili ai fini IVA.Se però viene concordato, a titolo di “penale”, il pagamento di una notte di soggiorno o l’intero importo dei servizi prenotati (non refundable), è da ritenere che l’IVA vada calcolata in quanto il versamento è da intendersi come corrispettivo dei servizi forniti. In tal caso, infatti, il cliente che non si presenta alla data stabilita è tenuto a pagare una notte di soggiorno o l’intero soggiorno, e la camera deve considerarsi a sua disposizione.