Valida sull’intero territorio nazionale la sospensione della decorrenza dei termini anche per la notificazione dei processi verbali al Codice della Strada, per l’ esecuzione del pagamento in forma ridotta, la difesa e i ricorsi.
Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto all’art. 10 comma 4, limitatamente ai Comuni delle iniziali zone rosse, la sospensione generale del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. La disposizione ha, inoltre, sospeso i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta di svolgimento dell’attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali.
Con specifico riferimento al Codice della Strada, la circolare del Ministero degli Interni Prot 300/A/2090/20/117/2, che si allega, ha chiarito che dal combinato disposto dell'art.10 comma 18 del D,L n. 9/2020 (che ha previsto le modalità di estensione delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo in caso di allargamento delle zone di crisi) e dell'art. 1 comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 (che ha previsto l'estensione all'intero territorio nazionale degli ambiti della crisi), ai sensi del comma 4 del richiamato art. 10, per i soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni dell'intero territorio nazionale, a valere dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, sono da intendersi sospesi i termini di notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
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