Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande viene meno ogni obbligo sia in termini di preventività che di obbligatorietà delle comunicazioni di chiusure temporanee superiori a 30 gg consecutivi.
Per le attività ricettive alberghiere (ALBERGHI E RTA) si conferma il venir meno dell'obbligo di preventività delle comunicazioni di sospensione dell'attività per un periodo di tempo non inferiore a 30 gg e viene indicato in 30 gg dalla data di ripresa dell'attività il termine per il loro invio.
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