Il TAR della Regione Lazio, con due recentissime sentenze nn. 5195 e 5321 dell’aprile 2019, ha espressamente contestato la posizione assunta dal Consiglio di Stato in merito alla distinzione tra attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività che consentono il consumo immediato negli esercizi di vicinato.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2280/2019, si era pronunciato in merito al tema della configurabilità del consumo sul posto con una decisione assolutamente in controtendenza rispetto a quanto precedentemente sostenuto da un’ampia e approfondita giurisprudenza dei Tribunali Regionali, oltre che da numerose risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Il Consiglio di Stato infatti ha identificato quale unico elemento distintivo tra l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella del consumo sul posto negli esercizi di vicinato la presenza o meno del servizio assistito di somministrazione, ritenendo l’utilizzo di arredi e utensili specificamente dedicati non sufficienti a violare tale disposizione e quindi non rilevanti al fine della distinzione tra somministrazione e consumo sul posto.
La decisione del Consiglio di Stato ribalterebbe in toto l’assunto del MISE, sostenuto in numerose circolari, ma mai da una disposizione legislativa o regolamentare, secondo il quale, la presenza di tavoli e sedie abbinabili, consentirebbe all'avventore il consumo sul posto di prodotti da asporto e quindi identificherebbe l’attività come somministrazione assistita. In tal caso, quindi, l’imprenditore starebbe esercitando un’attività abusiva perché privo del relativo titolo autorizzativo e quindi soggetto a provvedimento disciplinare da parte delle autorità competenti.
Le recenti pronunce del TAR si collocano quindi in una posizione antitetica rispetto alle decisioni assunte dal Consiglio di Stato e sottolineano la necessità di mantenere chiari i criteri distintivi delle attività di somministrazione da quelle che consentono anche il consumo immediato, ribadendo a tal fine che la finalità principale delle attività di vicinato, degli artigiani alimentari e dei panificatori deve rimanere la vendita dei prodotti di alimentari.