L'agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 23 marzo 2021, ha approvato il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal cosiddetto decreto “Sostegni” (si rinvia, al riguardo, alla richiamata nota informativa per un maggior approfondimento sul tema).
Ora, con il Provvedimento del 29 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate interviene sul citato Provvedimento, nella parte riguardante la determinazione del valore del contributo a fondo perduto per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Nello specifico, viene chiarito che, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
Per quanto concerne la quantificazione del contributo, per i soggetti in questione la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.
Conseguentemente alla nuova interpretazione sulla determinazione del contributo in parola, con il Provvedimento in esame vengono, altresì, adeguate le istruzioni al modello (che si allegano per opportuna conoscenza), mentre rimangono valide le specifiche tecniche già approvate con il precedente Provvedimento del 23 marzo 2021.