Dal 5 luglio al 2 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto - alternativo ai contributi a fondo perduto automatici - previsto dal Decreto “Sostegni bis” per le attività stagionali (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73 del 2021).
Al riguardo, si ricorda che il nuovo contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che, nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del citato Decreto, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non possono, invece, beneficiare del contributo i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni bis automatico” (previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73 del 2021).
l contributo in parola, spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, registrato dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
L’ammontare del contributo – che non può in ogni caso superare 150.000 euro - è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto “Sostegni”, la predetta percentuale è del:
- 60%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi o superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Invece, per coloro che non hanno beneficiato del citato contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni”), le predette percentuali diventano, rispettivamente, del 90%, del 70%, del 50%, del 40% e del 30%.
Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.
Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021, vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione della disciplina che riconosce il nuovo contributo, oltre al modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.
In particolare, il Provvedimento in commento dispone, innanzitutto, che l’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, debba contenere la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
All’interno dell’istanza devono essere inserite, inoltre, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato, rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’intermediario può essere anche delegato specificamente per la sola trasmissione dell’Istanza.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a decorrere dal 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
In caso di errore, il Provvedimento concede la possibilità di presentare una nuova istanza, che sostituisce quella precedentemente trasmessa, purché ciò avvenga entro il termine ultimo previsto per la trasmissione. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione.
In caso di superamento dei controlli delle informazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica al beneficiario l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
In base al Provvedimento in esame, l’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza.
l riguardo, viene concessa al soggetto richiedente la possibilità di scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Tuttavia, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati contenuti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto dell’Istanza. Tra i predetti controlli, si segnala quello riguardante la correttezza del conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, rispetto al soggetto richiedente.
Qualora, a seguito dei controlli, il contributo sia - in tutto o in parte - non spettante, il Provvedimento prevede che l’Agenzia delle entrate proceda con il recupero del contributo non spettante, maggiorato di sanzioni ed interessi.
È consentita, tuttavia, la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni, a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’istituto del ravvedimento (di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Il Provvedimento prevede, altresì, che i dati e le informazioni contenute nelle istanze inviate e relative ai contributi erogati vengano trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, e al Ministero dell’Interno per i controlli antimafia (di cui al libro II del D.Lgs. n. 159 del 2011).
Infine, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del Codice Penale, che punisce l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Per opportuna conoscenza, si allegano il modello approvato, con le relative istruzioni, e la Guida operativa redatta dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dell’istanza.
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