È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. c.d. “Riaperture”, nel quale, tra l’altro, sono confluiti anche i decreti legge c.d. “Proroghe” e c.d. “Riaperture bis”.
Il regime giuridico concernente le misure restrittive applicabili al settore dei Pubblici Esercizi non ha subito modifiche di particolare rilievo, ad eccezione di alcuni chiarimenti tra cui:
- la specificazione secondo cui è consentito lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico anche in locali di intrattenimento e musica dal vivo (cfr. art. 5);
- la precisazione secondo cui le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (consentite in zona gialla a partire dal 15 giugno) possono essere organizzate anche mediante servizi di catering e banqueting (art. 8-bis).
La legge di conversione ha, inoltre, previsto la possibilità di svolgere fiere in presenza anche su aree pubbliche, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore (art. 7), nonché disciplinato espressamente le uniche ipotesi in cui possono essere utilizzate le certificazioni verdi (art. 9, comma 10-bis).
In estrema sintesi, queste le disposizioni ancora in vigore per il settore dei Pubblici Esercizi:
• nelle zone bianche non trovano applicazione le misure previste per la zona gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività, fatta salva l’applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del proprio settore, e le eventuali misure restrittive previste a livello locale. Nello specifico: - le attività dei servizi di ristorazione sono consentite senza limitazioni orarie e senza limiti di capienza dei tavoli (cfr. cartello Fipe aggiornato e check list);
- possono esser svolte, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose con l’obbligo per i partecipanti di essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (cfr. check list Fipe);
- consentite le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti (cfr. check list Fipe);
- è consentito lo svolgimento in presenza di fiere e congressi;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
• nelle zone gialle già da ieri, 21 giugno 2021, non trovano più applicazione i limiti orari agli spostamenti:
- sono consentite le attività di ristorazione, anche al chiuso, senza limitazioni orarie
permane il limite di 4 persone allo stesso tavolo (cartello Fipe aggiornato);
sono consentiti, senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away, tuttavia, permane il divieto di consumo nelle adiacenze; - aperti senza limiti di orario esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso autostrade, itinerari europei E45 ed E55, ospedali, aeroporti, porti e interporti;
- consentite mense e catering continuativo su base contrattuale;
- consentite le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, e strutture assimilate, anche nelle giornate festive e prefestive;
- possono svolgersi gli spettacoli aperti al pubblico, tra l’altro, in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto nel rispetto degli specifici limiti di capienza previsti;
- consentite le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
- sospese le attività in sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, che tuttavia potranno riprendere a partire dal 1° luglio;
- sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
• Sebbene, allo stato attuale, nessuna delle Regioni Italiane si trovi collocata in zona arancione e rossa giova ricordare che, in queste fasce di rischio, permane la disciplina previgente, pertanto:
- per le attività dei servizi di ristorazione, sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
- permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Tra le altre disposizioni d’interesse introdotte in sede di conversione si segnala la proroga, per l’anno 2021, dell’applicazione del trattamento sanzionatorio relativo all’inosservanza degli obblighi informativi sugli aiuti e contributi pubblici di cui all’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017.