Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione - Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta e delle modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020.
Come noto, il decreto “Rilancio” riconosce, in favore di determinati soggetti, un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute, nel 2020, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125), prevedendo, altresì, la possibilità per i soggetti beneficiari di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122).
Ora, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta in parola, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la loro eventuale cessione; vengono, inoltre, approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche, che si allegano per opportuna conoscenza.
1. Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili
Per accedere ai crediti d’imposta in parola, i beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con il provvedimento in esame, che si allega, con cui è possibile indicare le spese relative ad uno oppure ad entrambi i crediti d’imposta. La Comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
2. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Per quanto riguarda il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (di cui all’articolo 120), il provvedimento prevede che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021, disponendo che il relativo credito d’imposta possa, comunque, essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
In questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all’utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.
L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese complessive risultanti dalla Comunicazione, fino all’ammontare massimo di 80.000 euro, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della relativa Comunicazione e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La cessione del credito in parola può essere effettuata a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la relativa Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.
Al riguardo, il provvedimento dispone che la comunicazione della cessione può avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto e, solo dopo l’accettazione, può utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione.
La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. Anche in tal caso, la comunicazione dell’ulteriore cessione del credito deve avvenire esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il successivo cessionario può utilizzare il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.
Il Provvedimento in esame indica l’elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta in parola, riguardante i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (che si allega per opportuna conoscenza).
3. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Per quanto concerne il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (di cui all’articolo 125), il provvedimento prevede che la comunicazione delle spese ammissibili debba essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dalla Comunicazione validamente presentata, entro il limite massimo di spesa di 60.000 euro.
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure in compensazione, tramite modello F24 che dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. La comunicazione della cessione deve essere effettuata esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto e dopo la comunicazione dell’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il medesimo cessionario può utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione, oppure in compensazione, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.
Anche in tal caso, la quota del credito d’imposta ceduto, che non è utilizzata dal cessionario, non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
4. Controlli
Il provvedimento dispone che, anche in caso di cessione dei crediti d’imposta, restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari.
I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.
Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verificherà:
in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.