Facendo seguito alla ns. nota del 17 settembre u.s., Prot. 6469, Vi informiamo che il Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 di oggi, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in allegato), che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Di seguito si evidenziano le principali previsioni afferenti il lavoro privato che sono state oggetto di formulazioni più chiare rispetto alla precedente versione.
Disposizioni urgenti sull’impiego del cd. Green Pass in ambito lavorativo privato (art. 3)
La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
La finalità è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.
Si ricorda che il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di 15 dipendenti – (occorreranno dei chiarimenti amministrativi per capire se debbano intendersi solo le imprese o piuttosto tutti i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta (questa formulazione implica il cd. stop&go), e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. A livello sanzionatorio è previsto: per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00; per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.
Costo dei tamponi (art. 4)
Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Viene istituito un fondo destinato a finanziare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Durata del Green Pass (art.5)
Per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa attuale prevede invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
In conferenza stampa il Governo ha annunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari.
Misure urgenti per lo sport (art. 6)
L'articolo in esame dispone il riversamento delle somme stanziate dal Decreto Sostegni bis, e non utilizzate per l'erogazione delle indennità Covid-19 in favore dei collaboratori sportivi, nel Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e nel Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.
Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative (art. 8)
Entro il 30 settembre 2021 il Comitato tecnico scientifico, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del green pass e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime un parere in merito alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
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