È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24/2022 che prevede diverse modifiche al regime giuridico di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, prevedendo, tra l’altro, un graduale superamento dello strumento del green pass.
Per quanto riguarda il settore dei Pubblici Esercizi:
FINO AL 31 MARZO 2022
prosegue il regime attualmente in vigore che, qualsiasi sia la zona di rischio in cui si trova la Regione di appartenenza, vale a dire
green pass base per mense e catering continuativo su base contrattuale (ad eccezione delle categorie soggette all’obbligo vaccinale);
green pass c.d. rafforzato per:
- per la consumazione al chiuso e all’aperto nei servizi di ristorazione (pizzerie, bar, ristoranti gelaterie ecc.);
- feste all’aperto e al chiuso;
- discoteche;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
DAL 1° AL 30 APRILE P.V. È RICHIESTO
il green pass base per l’accesso:
- ai servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso (mentre per fruire dei servizi di ristorazione all’aperto non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde);
- agli spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono all’aperto;
- alle mense e al catering continuativo su base contrattuale;
il green pass c.d. rafforzato (no tampone) per l’accesso:
• ai convegni e congressi (lett. b);
• alle feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso (per le feste all’aperto non sarà necessario esibire né il green pass rafforzato, né quello base);
• alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati per le quali, a partire dal 1° aprile 2022, allo stato attuale non saranno più applicabili i limiti di capienza precedentemente previsti;
• agli spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso;
·per l’accesso ai luoghi di lavoro, fino al 30 aprile p.v. gli ultra cinquantenni devono possedere e, su richiesta, esibire il cosiddetto green pass base;
FINO AL 30 GIUGNO 2022
sono prorogati i termini:
per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili maggiormente esposti a rischio di contagio;
per la possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l’obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore;
FINO AL 30 APRILE 2022
sono previsti gli obblighi di indossare mascherine:
di tipo FFP2, per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all’aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
di qualsiasi tipologia,
(i) in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli per i quali è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, con esclusione delle abitazioni private e salvo i casi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi e
(ii) in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ad eccezione del momento del ballo.