Le seguenti disposizioni, di cui al co.5 Art. 9-septies DL 52/21 e s.m.i., si applicano dal 15/10/2021 sino al termine di vigenza della norma, attualmente fissato al 31/12/2021.
Prescrizioni
- Nei casi disciplinati dalla norma (DL 52/2021 e s.m.i.) è vietato l’accesso da parte del personale (compreso quelli di fornitori ed appaltatori, nonché i collaboratori, i formatori e i volontari) ai luoghi di lavoro, del proprio Datore di lavoro o di terzi, senza certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) al fine di rendere la prestazione lavorativa.
- Tutto il personale oggetto di tale disciplina è tenuto
- a possedere la certificazione verde Covid-19 o in forma cartacea o in forma digitale all’atto dell’ingresso sul luogo di lavoro e durante la permanenza in esso;
- ad esibire, a richiesta del personale incaricato alle verifiche, la certificazione verde Covid-19 anche unitamente ad un documento di identità, quando si trovi nel luogo di lavoro ovvero al suo ingresso.
- Sono dispensati dalla disposizione precedente i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 04/08/2021. Tali lavoratori presentano il certificato di esenzione al Datore di lavoro entro il 15/10/2021 o prima di prendere servizio.
- Sono dispensati dalla disposizione precedente i lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa, secondo le vigenti prassi aziendali, esclusivamente in modalità di lavoro agile (smart working).
Verifiche
- Il Datore di lavoro è deputato alle verifiche: richiede al personale l’esibizione della certificazione verde Covid-19 che verifica mediante l’app VerificaC19, installata su un proprio smartphone o su uno messo a disposizione dall’organizzazione.
- Il Datore di lavoro può delegare l’attività delle verifiche.
- Il personale incaricato, sulla base di idonea delega del Datore di lavoro, richiede al personale l’esibizione della certificazione verde Covid-19 che verifica mediante l’app VerificaC19, installata su un proprio smartphone o su uno messo a disposizione dall’organizzazione.
- Ai sensi del dPCM 17/06/2021 è consentito esclusivamente mediante l’app VerificaC19.
- Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.
- Il personale incaricato per le verifiche è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il dato contenuto nel green pass (nominativo e data di nascita) e il documento di identità, chiedendone l’esibizione.
- I controlli, ove possibile, sono effettuati prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, compatibilmente con gli orari di servizio del personale incaricato alle verifiche; qualora ciò non sia possibile potranno essere anche successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa. I controlli possono avvenire anche a campione.
- Le verifiche all’accesso sono svolte nella zona filtro, già istituita all'ingresso per le verifiche previste dal Protocollo anticontagio.
- Qualora non sia stato possibile svolgere le verifiche all’ingresso, il personale incaricato provvede una volta per turno alle verifiche a campione in merito ad almeno il 30% dei lavoratori presenti.
- Ove i luoghi di lavoro non siano fisicamente presidiati all’ingresso, per le sedi remote, il controllo potrà essere svolto a campione, dopo l’accesso, a cura del personale incaricato che si recherà in loco.
- Il lavoratore che debba recarsi presso terzi, assoggettati alla medesima norma, deve, ove possibile, partire dal luogo di lavoro affinché il personale incaricato possa procedere alla preventiva verifica.
Esito negativo della verifica
- Ove all’ingresso la verifica della certificazione verde Covid-19 dia esito negativo (per mancanza della stessa o per invalidità), è previsto l’allontanamento e l’interdizione all’accesso e
- il personale incaricato alle verifiche segnala alla funzione che gestisce i rapporti di lavoro il nominativo del lavoratore affinché sia indicata l’assenza come disciplinato dalla norma (assenza ingiustificata senza retribuzione, compenso o emolumento);
- il personale incaricato alle verifiche segnala alla funzione che gestisce i rapporti con fornitori ed appaltatori il nominativo del lavoratore e il relativo datore di lavoro affinché si contesti l’inosservanza degli obblighi contrattuali.
- Ove, successivamente all’ingresso, sia accertata la presenza sul luogo di lavoro in assenza di certificazione verde Covid-19 valida, in violazione del divieto, è previsto l’allontanamento e
- il personale incaricato alle verifiche segnala alla funzione che gestisce i rapporti di lavoro il nominativo del lavoratore affinché sia indicata l’assenza e siano intraprese le opportune azioni disciplinari;
- il personale incaricato alle verifiche segnala alla funzione che gestisce i rapporti con fornitori ed appaltatori il nominativo del lavoratore e il relativo datore di lavoro affinché si contesti l’inosservanza degli obblighi contrattuali.
- Nel caso in cui la verifica della certificazione verde Covid-19 dia esito negativo, come nei due precedenti punti, il personale incaricato alle verifiche provvede alla redazione di un verbale per le comunicazioni e registrazioni del caso (contenente ad es. indicazioni circa strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass).
- Il personale incaricato alle verifiche è composto, qualora possibile, da almeno due persone, le quali provvedono alle rispettive verifiche vicendevolmente.
Conseguenze delle violazioni
- In caso di assenza ingiustificata ai sensi delle presenti disposizioni, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. È garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non sono applicabili provvedimenti disciplinari.
- In caso di presenza sul luogo di lavoro in violazione delle presenti disposizioni, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL.
- Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata ai sensi delle presenti disposizioni ed esclusivamente per le aziende con meno di 15 lavoratori, il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore, comunicandolo, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine di vigenza delle presenti disposizioni.
Casi di esenzione
- La certificazione di esenzione dall’obbligo di certificazione verde Covid-19 contiene:
i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
ii) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
iii) la data di fine di validità della certificazione;
iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.
- La certificazione di esenzione viene registrata. Al personale incaricato per le verifiche è comunicata l’identità degli esenti, che non dovranno essere oggetto delle verifiche.
DELEGA PER LA VERIFICA DELLE “CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19”