LA PRESENTE COMUNICAZIONE È SUSCETTIBILE DI MODIFICHE IN BASE ALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO PREVISTO NELLA GIORNATA DI DOMANI. VI TERREMO COSTANTEMENTE AGGIORNATI CON LE DISPOSIZIONI. CONTINUATECI A SEGUIRE PER NON PERDERE LE NOVITA’.
Come stabilito dal decreto legge 105/2021 dal 6 agosto 2021, l’accesso ad alcuni servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
Ecco i servizi e le attività in dettaglio:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici;
l) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.
Il green pass COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- avvenuta guarigione da COVID-19;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Esenzioni
L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Verifiche
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
E' ragionevole ritenere ulteriore verifica della carta d'identità come un’azione meramente eventuale che potrebbe essere svolta “a campione” laddove il verificatore (titolare del p.e o suo delegato) lo ritenga opportuno in quanto dubiti sulla veridicità del certificato stesso. Questa indicazione, ragionevole dal punto di vista giuridico e operativo, deve tuttavia mettere in guardia l’imprenditore che, nel caso l’autorità di controllo (forze dell'ordine) accerti una diffusa diversità tra i “green pass” e l’identità dei soggetti che stanno consumando al tavolo all’interno dei locali, non si può escludere una sanzione a carico dello stesso.
I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. Il cliente seduto esternamente dal locale(non soggetto, quindi, all’obbligo di green pass) può accedere all’ interno dell’esercizio con la mascherina di protezione per una consumazione al banco, per pagare il conto alla cassa, per utilizzare i servizi igienici o per altri motivi, esclusa, chiaramente, la consumazione al tavolo.
Verifica Green Pass per turisti stranieri
Con riferimento ai soggetti stranieri extraeuropei è prevista prevede la medesima equiparazione ma solo con riferimento alle certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sempre a condizione che siano conformi ai criteri definiti dal Ministero della salute.
Sanzioni
In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività` da uno a dieci giorni.
Applicabilità ai lavoratori
Anche se nel comunicato stampa che è stato diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri si afferma che la certificazione verde sarà richiesta per poter “svolgere” o "accedere” alle attività e agli ambiti menzionati, in realtà, il testo ufficiale del decreto non opera alcun riferimento allo “svolgimento” delle attività. Si deve conseguentemente ritenere che, al momento, il green pass non sia richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa.
Implicazioni sulla privacy
La verifica del green pass e del documento d’identità del possessore sono semplici visualizzazioni e non possono, di conseguenza, essere considerate “trattamento dei dati” ai fini della normativa sulla privacy.
Sono, comunque, vietate la riproduzione o registrazione dei documenti e delle informazioni visualizzati.
Qui sotto potrai scaricare il cartello da esporre esternamente alla vetrina del tuo locale.
Modello delega da sottoscrivere ai dipendenti che controllano il Green Pass