Esonero contributivo per le aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale:
L’Inps con circolare n. 30/2021, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità operative per l’applicazione dell’esonero dal versamento di contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi della Legge di Bilancio 2021, in particolare rispetto l’assetto e la misura dell’esonero, le condizioni di spettanza dell’esonero, in considerazione della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e il coordinamento con altre misure.
Innanzitutto, si ricorda che, l’esonero può essere fruito per le stesse posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruiti, anche parzialmente, i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID19.
Incentivo assunzioni donne:
L’INPS, con la circolare n. 32/2021, fornisce le prime indicazioni operative in merito all’esonero per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022. L’articolo 1, comma 16, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 € annui.
ll riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in
ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).
Decontribuzione Sud:
L’INPS, con la circolare n. 33/2021, fornisce le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, prevista dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Il citato articolo 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2021, nell’estendere l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
al 30% fino al 31 dicembre 2025; al 20% per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato laddove la sede di lavoro sia situata nelle predette regioni. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.