Dal 1° gennaio 2022 sono divenute efficaci le modifiche al Codice del consumo apportate dal decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (all. 1), che attua la Direttiva (UE) 2019/771 (pubblicato sulla G.U. n. 281, del 25 novembre 2021).
Il provvedimento ha sostituito gli articoli da 128 a 135 del Codice del consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 (l’intero capo I del titolo III della parte IV del Codice) in materia di contratti di vendita tra consumatore e venditore. Si tratta delle disposizioni che disciplinano la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.
Le nuove disposizioni, che si applicano ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022, confermano in larga misura l’impianto normativo previgente, pur con alcune importanti novità tra le quali si segnalano, in particolare, le seguenti:
l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai cd. “beni con elementi digitali”, con obbligo di fornire al consumatore gli aggiornamenti;
non è più previsto l’obbligo per il consumatore di denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta;
la nuova disciplina del diritto di regresso non prevede più espressamente la possibilità di patto contrario o rinuncia da parte del venditore;
è stato esteso a un anno (dai precedenti sei mesi) il periodo di tempo entro il quale si presume che un difetto di conformità esistesse già al momento della consegna (e dunque ricade nella responsabilità del venditore, salva la possibilità di prova contraria).