Con l’articolo 37 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (cd Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 120 del 2020 - su cui si è riferito con note del 24 luglio e del 21 settembre scorso - è stato fissato al 1° ottobre 2020 il termine ultimo entro il quale le imprese, costituite in forma societaria o individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo di PEC (ora domicilio digitale1), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle imprese.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Si rammenta che il suddetto adempimento era già previsto per le imprese costituite in forma societaria dal 29 novembre 2008 (ai sensi dell’articolo 16 del D.L. n.185/2008) e per le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, dal 19 ottobre 2012 (ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n.179/2012).
Il decreto Semplificazioni, modificando l’articolo 16 del decreto legge n.185 del 2008 e l’articolo 5 del decreto legge 179 del 2012, introduce il nuovo termine del 1° ottobre 2020 per regolarizzare la posizione e rafforza l’impianto sanzionatorio per il caso di inadempimento.
Nel dettaglio, alle imprese che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020 o il cui domicilio digitale sia stato cancellato2 dall’ufficio del registro delle imprese si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per le imprese costituite in forma societaria, in misura che può variare da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.064 euro (pari al doppio della sanzione prevista dall’art.2630 cod. civ.);
b) per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale e previa diffida a regolarizzare l’iscrizione entro il termine di trenta giorni, in misura che può variare da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro (pari al triplo della sanzione prevista dall’art. 2194 cod. civ.).
Contestualmente alla irrogazione della sanzione, l’ufficio del registro delle imprese assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà reso disponibile tramite il cassetto digitale dell’imprenditore ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge n.580/1993.
Nel caso in cui il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale “inattivo” prima di procedere alla cancellazione dell’indirizzo dal registro è tenuto a chiedere all’impresa – sia essa individuale sia costituita in forma societaria - di provvedere alla indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso tale termine, se l’impresa continua ad essere inadempiente e in assenza di sua opposizione, procede con propria “determina” alla cancellazione e avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e di assegnazione del nuovo e diverso domicilio digitale. Contro il provvedimento del Conservatorie è possibile fare reclamo al giudice del registro di cui all’art 2189 c.c.
Si precisa che il nuovo impianto sanzionatorio non si applica alle imprese di nuova costituzione, siano esse società o imprese individuali, per le quali la mancata comunicazione del domicilio digitale comporta solo la sospensione della domanda, in attesa che la stessa venga integrata.
Al pari delle imprese, anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno obbligo di dotarsi del domicilio digitale e di comunicarlo ai rispettivi Ordini e Collegi, i quali dovranno pubblicare i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle PA. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell’apposito registro comunicano il proprio domicilio digitale al MEF o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
Il professionista che non provveda alla comunicazione è obbligatoriamente soggetto alla diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte del Collegio o Ordine di appartenenza e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, soggetto alla sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.