Con una “dichiarazione congiunta” in materia di stagionalità, la Fipe e le altre Parti firmatarie il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo dell’8 febbraio 2018, recentemente, hanno condiviso la coerente applicazione del lavoro stagionale rispetto alle modifiche introdotte dal “decreto dignità”. In questo modo le aziende con apertura annuale che applicano il suddetto contratto possono legittimamente rinnovare o prorogare contratti a termine per lo svolgimento di attività di carattere stagionale.Oltre che per le aziende stagionali, così come definite dall’art. 89 del CCNL, anche le aziende che non osservano periodi di chiusura nel corso dell’anno possono sottoscrivere contratti di lavoro per ragioni di stagionalità, come letteralmente previsto dall’art. 90 del CCNL, nei casi di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
Si tratta di un importante risultato conseguito dalla Federazione, resosi necessario per dare opportuna copertura contrattuale alle imprese associate, nell’utilizzo dei contratti a termine per le ipotesi di stagionalità.