Gli organi direttivi del nostro partner SCF hanno deliberato alcuni interventi straordinari sui compensi di competenza 2021.
Qui di seguito una sintesi:
1) termine pagamento compensi: proroga al 30 giugno 2021;
1.2) deroga: resta al 30 aprile 2021 per Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi e altre attività non soggette a disposizioni di chiusura;
1.3) deroga: si sposta al 31 luglio 2021 (31 agosto per gli stagionali) il termine di pagamento degli Abbonamenti per Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive, riscossi da SIAE su mandato di SCF;
2) riduzioni su Compensi Annuali:
- Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, etc.) = 15%;
- Strutture Turistico Ricettive = 32,5%;
- Esercizi Commerciali, ad eccezione delle categorie non oggetto di disposizioni di chiusura = 5%;
- attività chiuse sull’intero territorio nazionale (palestre, piscine, corsi di danza e ginnastica, circoli ricreativi, cinema, teatri, sale da gioco, sale scommesse, etc): il compenso 2021 verrà calcolato in dodicesimi sulla base delle mensilità di apertura possibile dopo i divieti;
- nessuna riduzione per le categorie di utilizzatori non oggetto di disposizioni di chiusura (Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi, etc);
3) chi ha già pagato il 2021: storno sul 2022 oppure rimborso anticipato solo per importi non inferiori a € 50;
4) Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive (compensi riscossi da SIAE su mandato di SCF): verrà inviato alle attività il MAV con l’importo al netto della riduzione spettante;
5) ulteriori misure per le Strutture Ricettive: per i soli abbonamenti annuali, in presenza di una comunicazione inviata all’Amministrazione Comunale di sospensione totale dell’attività, si può chiedere in alternativa alla riduzione forfetaria che l’abbonamento venga calcolato sui mesi dalla riapertura fino al 31 dicembre 2021 (no per chiusure non continuative).
Abbonamenti mensili: solo per esercizi con licenza annuale e con importo pari al 10% della tariffa standard per un massimo di due mensilità consecutive. Qualora dopo il primo o il secondo mese di abbonamento la struttura dovesse continuare nell’esercizio dell’attività, il calcolo del residuo abbonamento sarà effettuato avendo a riferimento le mensilità rimanenti fino alla fine dell’anno solare considerate al lordo della riduzione forfetaria del 32,5%.
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