Emergenza COVID-19 – Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 – disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Lavoro “agile” e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (art. 5)
La disposizione introduce la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità “agile” (cd. Smart Working) nell’ipotesi in cui il figlio convivente, minore di anni quattordici, sia posto in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In tal caso la prestazione in modalità “agile” potrà essere svolta per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità “agile” uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio usufruendo di periodi di congedo per i quali è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Tali periodi sono inoltre coperti da contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore svolge lavoro “agile” o fruisce del congedo straordinario in applicazione della disposizione in commento, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità “agile” o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
Sia la modalità di lavoro “agile” che il congedo straordinario introdotti dalla presente disposizione potranno essere richiesti entro il 31 dicembre 2020.
Inoltre il congedo straordinario è riconosciuto dall’INPS entro i limiti di spesa stabiliti dalla norma, raggiunti i quali non verranno più prese in considerazione ulteriori domande.