ORDINANZA N.161 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - 19 APRILE 2020 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER AUTOCONSUMO
Lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole quali orti, campi, prati, vigne e frutteti sono consentiti anche al di fuori del Comune di Residenza.
Durante l'attività è vietato ogni assembramento di persone e l'accesso è consentito ad un massimo di 2 persone contemporanemente nel caso di soggetti conviventi, nei restanti casi è consentito ad una solo persona
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