Con la risposta n. 14 del 27 ottobre 2021, e come evidenziato nella risoluzione n. 23/E dell'8 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di un contratto preliminare di compravendita immobiliare redatto come documento informatico, ricordando che deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale e non tramite firma elettronica avanzata (o semplice) (FEA), a pena di nullità, vizio che, nella normalità dei casi, può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse (cfr. art. 1421 c.c.), ma che necessita dell'intervento di un giudice e della relativa sentenza dichiarativa per essere accertato.