Si fa seguito alla nota n. 17 del 3 giugno 2021, per comunicare che il Ministero della Salute ha adottato, con ordinanza del 2 dicembre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021, n. 290 (cfr. allegato), le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, come previsto dalla nuova procedura di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (sul quale si è riferito con nota del Segretario Generale n. 20 del 19 maggio 2021).
Le presenti Linee guida, che sono frutto del confronto tra le Regioni ed il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), aggiornano e sostituiscono quelle adottate con ordinanza del 29 maggio e sono già operative.
Si evidenzia anzitutto che, nelle PREMESSE alle Linee guida, è stato precisato (cfr. punto 6) che, per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del DL 172/2021 con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
Rispetto alle linee guida del 29 maggio 2021, di cui alla nota ricordata, si evidenzia:
- Il venir meno, per la maggior parte delle attività, dell’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita1;
1 Eliminata in TUTTE le schede, tranne quelle su ristorazione, dove è sostituita da indicazioni sulla capienza massima degli spazi, cinema e spettacoli dal vivo dove si fa riferimento al numero massimo di presenze contemporanee, commercio e musei dove vanno fornite indicazioni sulla capienza massima degli spazi (e che, per i musei, si aggiunge all’obbligo di definire uno specifico piano di accesso per i visitatori), convegni e congressi dove il numero massimo dei partecipanti dovrà essere individuato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi e sale da ballo e discoteche dove vanno fornite indicazioni sulla capienza massima degli spazi. - la conferma dell’uso della mascherina da parte degli ospiti e del personale di servizio;
- la conferma della necessità di rendere disponibili i prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale;
- che la conservazione per 14 giorni dei dati della clientela che ha prenotato deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- l’inserimento di una specifica scheda per SALE DA BALLO E DISCOTECHE.
Per quanto riguarda, invece, le modifiche alle singole schede, si evidenzia in particolare quanto segue:
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
IMPIANTI DI RISALITA
Viene puntualizzato che l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie e l’acquisto dei titoli di viaggio che consentono l’accesso agli impianti, è consentito esclusivamente ai possessori del cd green pass;
◦ In zona arancione e rossa , ove gli impianti siano aperti, dovrà essere introdotto un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili sulla base delle caratteristiche della stazione/area/comprensorio che deve tenere conto non solo di quelli giornalieri ma anche di quelli settimanali e mensili adeguando a tal fine i sistemi di prenotazione.
◦ nel paragrafo sul trasporto, dovrà essere effettuata la valutazione del numero di persone trasportabili sulla base dei seguenti criteri:
◦ impianti chiusi (funivie, cabinovie):portata massima all’80% della capienza con uso obbligatorio di mascherina;
◦ impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata massima al 100% della capienza con uso obbligatorio di mascherina. La portata è ridotta all’80% se le seggiovie sono utilizzate con la chiusura della cupola paravento.
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
◦ non è consentita la partecipazione agli spettatori privi di posti a sedere numerati al chiuso;
◦ per tutta la durata dell’evento gli spettatori devono occupare esclusivamente i posti a sedere loro assegnati con divieto di permanenza in piedi e di spostamento di posto;
◦ in zona gialla, i posti a sedere dovranno preveder un distanziamento minimo di 1 metro tra uno spettatore e l’altro.
PRODUZIONI LIRICHE E TEATRALI
◦ È consentito l’uso promiscuo di camerini e spogliatoi
◦
CENTRI BENESSERE
◦ Si precisa che l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli ospiti è riferito alle aree comuni al chiuso.
SERVIZI ALLA PERSONA
◦ i centri massaggi e i centri abbronzatura devono organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro;
COMMERCIO AL DETTAGLIO
◦ Deve essere indicata la capienza massima degli spazi;
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE
◦ Devono essere fornite indicazioni sulla capienza massima degli spazi;
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
◦ nelle attrazioni garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro;
CONVEGNI E CONGRESSI
◦ il numero massimo di partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati per evitare assembramenti, dopo confronto con le autorità sanitarie locali;
◦ è confermato l’obbligo di organizzare il tavolo dei relatori ed il podio per le presentazioni in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta gli interventi senza l’uso della mascherina ma viene eliminato il distanziamento minimo tra i partecipanti nelle sale convegno.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
◦ viene meno l’obbligo di distanze minime tra gli utenti nell’uso delle apparecchiature e si consente l’uso di giochi ad uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento di almeno 1 metro.
SALE DA BALLO E DISCOTECHE
Le prescrizioni della presente scheda si applicano alle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati all’intrattenimento (in particolar modo serale e notturno).
Oltre alle prescrizioni valide anche per altre attività (green pass, informazioni sulle regole da rispettare, riorganizzare gli spazi per evitare assembramenti e garantire almeno 1 metro tra gli utenti, conservare l’elenco dei presenti per 14 giorni, garantire la frequente pulizia e disinfezione degli ambienti, favorire il ricambio dell’aria, disporre i tavoli, come per la ristorazione, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti) gli esercenti dovranno:
◦ definire il numero massimo di presenze contemporanee: allo stato attuale la capienza non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso;
◦ privilegiare sistemi di prenotazione e pagamento online;
◦ rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso ed all’uscita da ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione ed ai servizi igienici,
◦ nel ballo la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri;
◦ la mascherina va mantenuta anche all’aperto in tutte le possibili situazioni di assembramento ad eccezione del ballo;
◦ nelle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco e la distribuzione delle bevande dovrà avvenire mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti;
◦ ogni oggetto fornito ai clienti (apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, ecc.) dovrà essere disinfettato prima della consegna.
Clicca qui per scaricare le nuove linee guida adottate con ordinanza del 2 dicembre 2021