Il 16 giugno 2021 è il termine ultimo per il pagamento dell’acconto IMU relativo al 2021. Nel rispetto delle condizioni richieste, entro tale data è possibile corrispondere anche l’intero importo dovuto per il 2021, come facoltà prevista normativamente.
La Legge di Bilancio 2021 e la Legge di conversione del Decreto Sostegni hanno previsto delle specifiche casistiche di esenzione di versamento della prima rata IMU in scadenza il 16 giugno 2021. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
In base a quanto previsto dai commi 599 e 600, Legge n. 178/2020 sono interessati dall’esclusione del versamento IMU di giugno, i seguenti immobili:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni,
- case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili posseduti da soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario che hanno i requisiti per usufruire del contributo a fondo perduto.
I soggetti destinatari, ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), sono:
- i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- le imprese agricole, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993.
Condizione indispensabile per beneficiare dell’esenzione dall’ultimo Decreto è che l’impresa o il professionista abbia conseguito ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia nel 2019.
Inoltre, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per determinare gli importi nel modo corretto si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei citati requisiti.