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Appendice alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16 maggio 2020” documento n. 20/81/CR01/COV19 a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei commercianti, dei clienti dei negozi di moda e degli esercizi commerciali in genere.
- Finalità
Il presente documento intende specificare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei commercianti e dei clienti dei negozi di moda.
- Indicazioni di carattere generale
Qualora il posto di lavoro o l'azienda non fossero occupati da almeno 7-10 giorni, al fine di riaprire l'area è necessaria unicamente una pulizia ordinaria, in quanto non è stato dimostrato che il virus che causa il Covid-19 sia in grado di sopravvivere sulle superfici per periodi più lunghi.
Dopo la ripresa dell’attività è opportuno programmare trattamenti giornalieri – o comunque a cadenza regolare predefinita - per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento.
Per consentire l’accesso ai clienti all’interno dei negozi e dei centri commerciali, sono richiesti l’utilizzo della mascherina (anche di comunità) e l’igienizzazione delle mani. Non risulta obbligatorio l’uso dei guanti monouso, esclusi i reparti “frutta e verdura”, già previsti per motivi igienico sanitari e non per l’emergenza COVID-19.
Il personale impiegato nei negozi di qualunque genere, nei reparti, nelle corsie e nei magazzini degli esercizi commerciali non ha l’obbligo di utilizzo dei guanti monouso ma deve essere prevista l’igienizzazione periodica delle mani, mediante lavaggio oppure mediante fornitura di gel igienizzante mani. È previsto l’utilizzo dei guanti monouso esclusivamente nei reparti “frutta e verdura”
Si deve prevedere un’igienizzazione periodica almeno giornaliera della superficie di appoggio mani dei carrelli spesa, sia su ruote sia per i cestelli a trasporto manuale
II rispetto di alcune buone prassi previste per regolamentare il comportamento delle persone nonché la sanificazione periodica dei locali sono in grado di limitare la diffusione del virus, anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento venisse offerta la possibilità di indossare il capo in prova.
Pertanto, ai clienti che volessero provare gli indumenti, è richiesto di mantenere la mascherina indossata e di igienizzarsi nuovamente le mani con apposito gel prima di entrare nel camerino.
- Indicazioni per il trattamento dei capi di abbigliamento.
In caso di reso, il commerciante deve attendere almeno 12 ore prima di rimettere il capo a disposizione mantenendolo in un ambiente con umidità inferiore a 65% e ad una temperatura inferiore a 22°C
Qualora si rendesse comunque necessario procedere alla sanificazione, è consigliabile il vapore secco. L’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.
Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale, mentre le lampade UV possono essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d’uso, ma non per tutti i capi d’abbigliamento (es. è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).
Infine, il lavaggio dei capi sia in acqua con normali detergenti che a secco presso le lavanderie professionali è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, anche se rappresenta un processo di manutenzione straordinario.