È vero che, ai sensi del nuovo D.L., per consumare nei tavoli all’esterno di una pasticceria non servirà più esibire il green pass rafforzato?
Sì, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.L. n. 24/2022 a partire dal 1° aprile non sarà più richiesto il green pass rafforzato (e neppure quello base) per fruire dei servizi di ristorazione all’aperto.
Resta fino al prossimo 30 aprile, l’obbligo del green pass base per i servizi di ristorazione al chiuso (al banco e al tavolo), fatta eccezione per quelli all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
Presso il mio locale organizzo diversi ricevimenti per matrimoni, battesimi e altre feste. Per gli eventi che si svolgono completamente negli spazi all’esterno, gli ospiti dovranno essere in possesso del green pass rafforzato?
No, a partire dal 1° aprile 2022 non occorre alcuna certificazione per le feste, comunque denominate, conseguenti e non conseguenti a cerimonie civili e religiose che si svolgano all’aperto. Nel caso in cui, invece, il ricevimento sia realizzato in spazi al chiuso occorrerà – per gli eventi organizzati fino al 30 aprile 2022 – verificare che i clienti siano muniti del c.d super green pass attraverso l’utilizzo dell’App VerificaC19.
I titolari delle attività restano obbligati ad effettuare le operazioni di verifica del green pass sui clienti?
Sì, occorrerà continuare ad effettuare i controlli in relazione al possesso delle certificazioni verde utilizzando la versione aggiornata dell’App VerificaC19 che può essere scaricata su App Store, Play Store e App Gallery. È bene ricordare che tale applicazione consente di effettuare sia la “la verifica base” (necessaria, ad esempio, per la consumazione di cibi e bevande all’interno degli esercizi di ristorazione, o per fruire dei servizi di mensa), che la “verifica rafforzata” (da utilizzare per l’accesso a discoteche, sale giochi, feste al chiuso).
Sono il titolare di una discoteca, il nuovo provvedimento ha previsto novità in merito alle capienze massime consentite?
L’art. 14 del DL n. 24/2022 ha disposto l’abrogazione, tra l’altro, dell’art. 5 del “Riaperture” che prevedeva, per le discoteche, il limite di capienza del 75% e del 50%, rispettivamente, per gli eventi all’aperto e al chiuso. Dunque, è ragionevole ritenere che, a partire dal 1° aprile 2022, tali limiti non saranno più applicabili.
Resta fermo, fino al prossimo 30 aprile, l’obbligo del green pass rafforzato per gli avventori, fatta eccezione per le persone esenti dalla campagna vaccinale.
Per quel che riguarda le mense, è confermato l’obbligo del green pass base?
Sì, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 24/2022, fino al prossimo 30 aprile, per fruire dei servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale occorre esibire il green pass base.
Per i dipendenti ultracinquantenni della mia attività di ristorazione resta l’obbligo del green pass rafforzato?
In base al D.L. n. 24/2022, per quanto riguarda i luoghi di lavoro, è già possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere con il green pass base.
È vero che ai sensi del nuovo Decreto Legge avrà fine il sistema di suddivisione del territorio nazionale per fasce di rischio?
Si, l’art. 14 del D.L. n. 24/2022 prevede, con decorrenza a partire dal prossimo 1° aprile, l’abrogazione di diverse disposizioni contenute nel D.L. c.d. “Riaperture”, segnando la fine del sistema di suddivisione del territorio nazionale in fasce di rischio. In particolare, vengono abrogate, tra l’altro, tutte le disposizioni che prevedevano regimi differenti a seconda della fascia di rischio (bianca, gialla, arancione o rossa) attribuita alla Regione d’appartenenza.
Cosa prevede la nuova regolamentazione sul green pass per le sale giochi?
Ai sensi dell’art. 7, del D.L. n. 24/2022, fino al prossimo 30 aprile per accedere presso le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò permane, l’obbligo del c.d. super green pass (no tampone).
Che cosa rischio se non effettuo la verifica del green pass?
Per i titolari degli esercizi che omettano di effettuare le operazioni di verifica del green pass base o rafforzato nei confronti della clientela è prevista, ai sensi dell’art. 13 del “Riaperture”, parzialmente modificato dall’art. 11 del D.L. n. 24/2022, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Inoltre, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, è altresì prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni. Per quel che concerne l’accesso alle discoteche e agli spettacoli aperti al pubblico al chiuso, tale sanzione accessoria è comminata già a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa.
È vero che non si applicherà più la misura della quarantena per i contatti stretti?
Sì, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 24/2022, che avrà efficacia a partire dal prossimo 1° aprile, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al SARS-CoV-2 si applicherà il regime dell’autosorveglianza: con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questi casi, pertanto, non sarà più previsto il regime di quarantena.
Resta in vigore, invece, il regime di isolamento (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora) per le persone risultate positive al Covid-19, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.