FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali, IMPORTO MINIMO 25.000 EURO TASSO 1%
Art. 8
(Soggetti beneficiari)
- Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 10 i seguenti soggetti:
- a) le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1 (15);
- b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d'uso; (15a)
- c) i centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12(Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);
- d) i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della r. 12/1999.
Art. 9
(Iniziative agevolabili)
- I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere ammessi ad agevolazione per le iniziative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture adibite o da adibire all'esercizio dell'attività, nonché la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza e la riorganizzazione dell'attività di impresa (16).
- Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:
- a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;
- b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:
1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), c) e d); (16a)
2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o nel settore dei servizi, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi; (17) (17a)
2bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o nel settore dei servizi (17b);
- c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, con l'esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda (18);
- d) costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);
- e) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico;
- f) studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale;
- g) attestazioni di qualità.
- Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 10 le compravendite di beni immobili tra parenti e affini di primo grado e tra coniugi. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente l'agevolazione rivesta la qualità di socio, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio ovvero, infine, nell'ipotesi d'identità di soci tra le parti contraenti, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.