Il Ministro Franco ha firmato il 12 Settembre (subito dopo il via libera da parte dell’UE sulla misura.) il Decreto attuativo con il quale vengono definiti i requisiti, la percentuale del peggioramento economico d’esercizio e le modalità di calcolo degli importi.
La percentuale di peggioramento del bilancio d’esercizio è stata fissata al 30% e nel provvedimento viene specificato che si potrà accedere al finanziamento solo se si è in regola con la presentazione della dichiarazione dei redditi sia per il 2020 che per il 2019.
Per poter effettivamente presentare la domanda bisognerà attendere la pubblicazione del Decreto in gazzetta ufficiale e poi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di presentazione delle domande, solo dopo questi due passaggi sarà possibile presentare le domande ma per rispettare la scadenza del 31/12 i tempi tecnici sono veramente stretti.
Il termine del 31/12/2021 viene indicato proprio nel comunicato stampa della Commissione Europea del 10 novembre 2021 :
Gli aiuti i) non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 € per impresa nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021.”
Fondo perduto perequativo : come funziona?
Il contributo a fondo perduto perequativo previsto dal DL Sostegni bis spetta ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario:
- residenti o stabiliti nel territorio italiano;
- che abbiano subìto un peggioramento del risultato economico d’esercizio tra il periodo d’imposta 2020 e 2019 pari ad almeno il 30%.
- che hanno presentato la dichiarazione dei rediti relativa all’anno 2020 entro il 30/9/2021
Come calcolare il contributo viene indicato dall’art. 2 comma 1 del decreto del MEF e precisamente:
- calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio del 2020 con quello del 2019;
- sottrarre i contributi a fondo perduto ricevuti nell’ultimo anno e mezzo previsti dai seguenti decreti emergenziali :
- decreto Rilancio (articolo 25);
- decreto Agosto (art. 59 e 60);
- decreto Ristori (art. 1, 1 bis e ter);
- decreto Natale (articolo 2);
- decreto Sostegni (articolo 1);
- decreto Sostegni bis (articolo 1 commi da 1 a 3, e da 5 a 13).
- al risultato così ottenuto, va applicata la percentuale del valore di ricavi e compensi del 2019:
Percentuale | Ricavi e compensi del 2019 |
30 per cento | Fino a 100.000 euro |
20 per cento | Da 100.000 a 400.000 euro |
15 per cento | Da 400.000 a un milione di euro |
10 per cento | Da un milione e fino a 5 milioni di euro |
5 per cento | Da 5 milioni a 10 milioni di euro |
l’importo totale non potrà superare comunque i 150.000,00, s e la differenza tra i due risultati economici risulta già colmata dai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate, imprese e professionisti non hanno diritto a nessuna somma.
Un importante chiarimento è inserito nell’art.3 comma 2 per coloro che hanno presentato delle dichiarazioni integrative : “le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.”