L'art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha stabilito che l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa - di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 475 - sia estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 18/2020.
In base a quanto previsto al comma 3 dal medesimo art. 54, il Ministro dell'economia e delle finanze il 25 marzo u.s. ha emanato uno specifico decreto contenente le necessarie disposizioni di attuazione.
Ai fini dell’ammissibilità agli interventi del Fondo, il decreto ministeriale stabilisce che:
- per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- per libero professionista si intende il professionista Iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
Per quanto riguarda le attività ricomprese nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, la norma fa riferimento ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III (Del lavoro autonomo) del libro quinto del Codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 (Contratto d’opera) dello stesso Codice civile. Sono esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile.
Per avere accesso all’intervento del Fondo per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa fino a 18 mesi, i lavoratori autonomi e i professionisti, così come individuati dal decreto ministeriale, devono autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Il decreto stabilisce anche che le banche mutuatarie devono assicurare adeguate modalità di ricezione delle istanze da parte degli interessati.
Infine, relativamente ai tempi di adeguamento operativo, viene disposto che il gestore del Fondo (Consap s.p.a.) assicuri l'immediata estensione dell'operatività del Fondo stesso.