Cosa cambia per i gestori degli impianti sportivi?
L’introduzione dell’obbligo del green pass per l’accesso alle attività sportive al chiuso comporta che l’accesso ai locali potrà essere consentito solo ai soggetti che ne siano in possesso.
Se l’impianto è dotato di aree esterne, può accogliere frequentatori anche senza green pass, ferma l’applicazione delle misure note (distanziamento ecc..) e fermo restando che per l’utilizzo degli spogliatoi è necessario il possesso della certificazione
Come controllare il Green Pass?
Scarica l'App ufficiale “VerificaC19”, attraverso cui provvedere a scansionare i green pass ed a verificarne la sua veridicità
L’App andrà scaricata su un dispositivo mobile (telefono cellulare o tablet).
Questi i link per dispositivi Google e Apple:
VerificaC19 – App su Google Play
VerificaC19 su App Store (apple.com)
Cosa è previsto in materia di privacy?
Il controllo del green pass non comporta conservazione di dati personali da parte di chi effettua il controllo, ma ne implica l’acquisizione.
Chi può effettuare il controllo del green pass?
Il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per l’accesso alle quali viene inserito l’obbligo del green pass siano obbligati al relativo controllo, rinviando ad un apposito Dpcm non ancora adottato (“I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10).
In attesa dell’emananzione del provvedimento, ricordiamo che il precedente Dpcm del 17 giugno u.s. stabilisce (art. 13) che eventuali soggetti delegati all’attività di verifica del green pass siano incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
La delega, quindi, potrà essere attribuita dall’organo amministrativo al presidente del circolo o ad altro soggetto delegato, dovrà essere nominativa, operata per iscritto e dovrà indicare le finalità, l’oggetto e le istruzioni che il delegato deve eseguire per il controllo.
In caso di mancanza di green pass è dovuto il rimborso o la sospensione dell’abbonamento?
La previsione dell’articolo 3 del DL 105/2021 prevede l’accesso nei centri sportivi ai soli possessori del cd. “green pass”;
Trattandosi di un obbligo di legge, si ritiene che il soggetto privo di GP che non potrà accedere all’attività sportiva per mancanza di tale certificazione non ha diritto alla sospensione o al rimborso dell’abbonamento, in quanto trattasi di causa a lui imputabile.
È possibile l’uso dello spogliatoio?
Per i frequentatori che non siano in possesso del Green Pass, non è consentito l’accesso allo spogliatoio e alle docce interne
È possibile l’accesso dei genitori di under 12 agli spogliatoi, se sprovvisti di Green Pass?
Se il genitore o accompagnatore vuole accedere agli spogliatoi, deve essere in possesso del GP
Cosa prevede il regime sanzionatorio?
Sono previste sanzioni amministrative e accessorie:
- le sanzioni amministrative vanno da 400 a 1.000 euro;
- la sanzione accessoria consiste nella chiusura dell’attività da uno a dieci giorni, e può essere applicata soltanto a partire dalla terza violazione delle disposizioni suddette, dopo che tale violazione sia stata posta in essere per due volte in giorni diversi.
Sono previste sanzioni penali?
In assenza di indicazioni della norma il mancato rispetto dell’obbligo potrebbe comportare l’applicazione dell’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie- ai sensi del quale: chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.
Potrebbe risultare applicabile, inoltre, l’articolo 650 c.p., ai sensi del quale:
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
Infine, gli articoli 438 e 458 del codice penale contemplano sanzioni penali nel caso di procurata epidemia anche colposa laddove la colpa si può concretizzare anche nell’inosservanza di norme di legge.
Si raccomanda pertanto la massima cautela e prudenza.
Anche in relazione a tali importanti aspetti è auspicabile un urgente chiarimento ufficiale.