Da qualche anno a questa parte si stanno diffondendo su tutto il territorio i cosiddetti Home Restaurant, tradotto ristorante in casa. Si tratta nello specifico della possibilità offerta a chiunque ami stare ai fornelli di trasformare la propria casa e la propria cucina in un ristorante occasionalmente aperto per amici, conoscenti e perfetti sconosciuti, che avranno la possibilità di sperimentare la cucina originale dei luoghi frequentati abitualmente o in occasione di un viaggio.
A tal proposito la legge ha dovuto esprimersi in merito inserendo nella nuova modulistica riguardante la domanda di autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la voce “Home Restaurant”.
Se nella versione precedente della modulistica, l’esercente doveva necessariamente dichiarare che “i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1991, n. 564)”, in quella da ultimo approvata, è stata inserita la possibilità di marcare una voce alternativa, attraverso la locuzione “oppure”, con la quale si afferma “di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto presso la propria abitazione (Home Restaurant)”.
Resta ferma, invece, la necessità di dichiarare, relativamente ai locali ove viene svolto l’esercizio “di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme relative alla destinazione d’uso”.
Vista l’assenza di una fonte normativa primaria che disciplini compiutamente detta attività economica, è ragionevole ritenere che il soggetto che abbia l’intenzione di avviare un’attività di Home Restaurant dovrà presentare lo stesso identico modulo delle imprese della somministrazione di alimenti e bevande, dovendo autocertificare il possesso di tutti i requisiti previsti per queste ultime con la sola eccezione della sorvegliabilità dei locali.
D’altro canto il MISE, competente in ordine alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie in commento, ha chiarito che per Home Restaurant si intende “un’attività che si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali, però paganti” (Risoluzione Mise n. 50481 del 10 aprile 2015), da considerare quale “un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, perciò soggetto alla relativa disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza” (cfr. Nota Ministero dell’Interno del 30.01.2019).
Trattasi, dunque, di un’attività economica disciplinata e inquadrata come attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (in quanto potenzialmente rivolta a chiunque) svolta in abitazione privata. Ciò giustifica la scelta del Ministero da ultimo citato di non applicare a dette attività la disciplina della sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1991, n. 564 e la necessità di una specifica dichiarazione di disponibilità a consentire l’accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 16 del TULPS.