Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la
sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Tali decreti hanno disposto, a causa del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a
favore dei datori di lavoro privati.
1. Sospensione dei versamenti contributivi
L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, come specificato dall’articolo 11 del
decreto-legge n. 149/2020, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le
rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa
concesse dall’Inps, precisando, come sopra anticipato, che tale sospensione non opera
relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Si precisa che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello
stesso mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero
all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020,
n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
I benefici di cui alla previsione in trattazione sono attribuiti in coerenza con la normativa
vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
2. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
In ordine all’ambito di applicazione della misura concernente la sospensione contributiva in
argomento, si rappresenta quanto segue e si evidenzia che, per espressa previsione normativa,
i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua verranno comunicati
all’Istituto a cura dell'Agenzia delle Entrate al fine di consentire e verificare il corretto
riconoscimento ai predetti destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.
2.1 Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 137/2020, così come precisato
dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono destinatari della sospensione dei termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di
novembre 2020, ivi compresa, come sopra anticipato, le rate in scadenza nello stesso mese
relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps, i datori
di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come
attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decretolegge n. 149/2020, che si allega alla presente circolare (Allegato n. 1).
Si rappresenta, da ultimo, come anticipato in premessa, che ai sensi del comma 2 del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono altresì destinatari della sospensione dei
termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese
di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone
arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, che si allega alla presente circolare
(Allegato n. 2).
Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, secondo la previsione dettata
dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 149/2020, gli ambiti territoriali sono individuati
dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:
zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di
Bolzano.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle
Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per
l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare.
3. Modalità di sospensione. Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica
anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione
previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a
carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno
essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e
interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con
il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si rappresenta, a tal proposito, che il
mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio
della rateazione.
Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade
nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere
versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Si rammenta, infine, che in coerenza con l’impianto normativo disciplinante le sospensioni dei
versamenti contributivi connessi, da ultimo, all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche
nella fattispecie in esame non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.