L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche concernenti le procedure operative da seguire ai fini della
trasmissione dei dati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria degli
scontrini.
Infatti, si ricorda che a partire dal 1 gennaio 2020, i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori
dall’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione, presso esercizi tenuti a trasmettere telematicamente i
corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi (cfr. art. 1, comma 540 e ss., L. 232/2016).
A tal fine è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente
e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
In tale ambito, il Provvedimento in commento stabilisce che entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei
registratori telematici e la procedura web di cui sopra siano configurati per consentire, anche mediante lettura
ottica, l’acquisizione del codice lotteria facoltativamente rilasciato dal cliente.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate avverrà tramite un apposito servizio
“lotteria/corrispettivi”, secondo quanto esplicitato nelle specifiche tecniche: in estrema sintesi, il Registratore
telematico, in maniera distribuita nella giornata ed al momento della chiusura giornaliera, genererà un file XML
ove saranno riportati i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che in caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali
precedentemente trasmessi, deve essere comunicata alla stessa Agenzia anche tale operazione.
CIRCO 102-19_Provv. AdE_ trasmissione dati lotteria degli scontrini