Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'attuale emergenza sanitaria, le imprese a fronte di esposizioni debitorie possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in
tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono
prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre
2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è
sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione
è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che
assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere
di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
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